24.05.2013 Icon

Notifiche telematiche: le novità introdotte

Il Decreto Ministeriale n. 48/2013, intervenendo in materia di notificazioni eseguite dagli Avvocati tramite PEC, ha riscritto il testo dell’art. 18 del D.M. 44/2011, chiarendo alcune problematiche createsi con la precedente versione del citato articolo.

La principale novità introdotta attiene, sostanzialmente, al valore giuridico della copia informatica per immagine, estratta dall’Avvocato e notificata via PEC, di un atto nato su supporto analogico.

La disposizione in esame, innovando la versione precedente, sancisce, infatti, che l’asseverazione prevista dal’art. 22, comma 2,  del Codice di Amministrazione Digitale viene realizzata tramite l’inserimento nella relazione di notificazione della dichiarazione di conformità all’originale della summenzionata copia informatica per immagine, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 5, della Legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Rispetto alla precedente versione della norma in esame viene, dunque, chiarito che la copia per immagine, estratta dall’Avvocato, acquisisce valore legale tramite l’inserimento, nella relazione di notificazione, della dichiarazione di conformità all’originale cartaceo dell’atto.

Viene, così, superato il principale limite del vecchio disposto dell’art. 18, afferente le modalità operative con cui l’Avvocato avrebbe dovuto procedere alla notificazione telematica di un atto nato su supporto analogico. Infatti, nel vigore della vecchia disciplina, l’Avvocato poteva notificare via Pec solamente documenti informatici “nativi” in quanto difettava dei requisiti tecnici di asseverazione e allegazione richiesti dal Codice di Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 art. 22, comma 2, e art. 71).

Ora, invece, la dichiarazione dell’Avvocato, inserita nella relazione di notifica, al pari di quella di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale, conferisce alla copia informatica per immagine la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è stata estratta; in tal modo vengono, dunque, soddisfatti sia il requisito dell’asseverazione che dell’allegazione.

Il novellato articolo 18 risolve, altresì, la problematica connessa alla procura alle liti. Infatti, il quinto comma dell’articolo in esame prevede che: “la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quanto è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato”.

(Teresa Carrieri – t.carrieri@lascalaw.com)