06.11.2020 Icon

Notifiche telematiche: nessun diritto al riposo

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22136 depositata il 14 ottobre 2020 ha chiarito che le notifiche telematiche dopo le 21 si perfezionano nel momento in cui si genera la ricevuta.

La querelle trae origine da una vicenda in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione notificato a mezzo pec nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, ma oltre le ore 21.

Adita la Corte d’Appello, anche quest’ultima ha ritenuto che il perfezionamento della notifica fosse avvenuto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147 c.p.c. e dell’art. 16 septies del D.L. n. 179 del 2012, alle ore 7 del giorno successivo ovvero il quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto.

Il ricorrente si è rivolto, pertanto, alla Corte di Legittimità sostenendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 septies del D.L. n. 179 del 2012. Infatti, sul punto si era già espressa la Corte costituzionale dichiarando con la sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 costituzionalmente illegittimo il già menzionato disposto normativo nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche – la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 – si perfeziona per il mittente alle ore 7 del giorno successivo.

La Cassazione ha quindi chiarito che la fictio iuris con cui si opera il differimento al giorno successivo degli effetti della notifica trova il proprio fondamento nel diritto al riposo garantito dall’art. 147 c.p.c. al destinatario, il quale sarebbe costretto a controllare la casella di posta elettronica fino a tarda notte.

Tuttavia, il diritto al riposo del destinatario deve essere contemperato con il diritto alla difesa del notificante: qualora fosse preclusa la notifica nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 24, si impedirebbe al mittente di fruire appieno del termine utile per approntare la propria difesa che l’art. 155 c.p.c. accorda sino alla mezzanotte del quarantesimo giorno.

D’altronde, come sostenuto dalla Suprema Corte, “la restrizione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione” costituirebbe un inutile tentativo di trasporre nella realtà virtuale quei meccanismi obsoleti imposti dalla realtà fisica quali ad esempio la necessità di attendere l’apertura degli uffici.

In conclusione, anche nell’ambito delle notifiche telematiche, la Corte di Cassazione ha stabilito che opera il principio generale della scissione soggettiva degli effetti della notificazione in base al quale nei confronti del mittente, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24, la notifica si perfeziona il giorno stesso in cui è eseguita.

Cass., sez. VI ,14 ottobre 2020, n. 22136Mariangela Sampognam.sampogna@lascalaw.com

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