Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha provveduto a fornire un contributo di carattere interpretativo, con rilevanti risvolti pratici, in tema di notificazione a mezzo Pec, confermando l’orientamento già espresso in relazione alle modalità con le quali essa deve essere effettuata.
Infatti, nel caso in esame, i Giudici sono stati chiamati a pronunciarsi in merito alla validità della notifica di un controricorso effettuata presso la cancelleria anziché all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata in atti dal Legale.
Sul punto, la Corte, riportandosi a quanto già statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10143/12, ha stabilito che “a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”
In ragione del principio espresso, la notifica effettuata presso il domicilio eletto ex lege presso la cancelleria deve ritenersi nulla quando, in atti, conformemente alla normativa vigente, sia stato indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata subordinando, pertanto, la validità della notifica in cancelleria alle ipotesi di omessa indicazione dell’indirizzo Pec.
Cass., sez. VI, 20 giugno 2016, n. 12696 (leggi la sentenza)