26.11.2019 Icon

Notifica all’avvocato…se mi cancelli non vale

La notifica eseguita all’avvocato che si è volontariamente cancellato dall’albo è affetta da nullità. Il principio in commento è stato nuovamente enunciato in una recentissima pronuncia della Suprema Corte (ordinanza n. 30192/2019) .

Nel caso di specie il legale dell’attore in grado di appello aveva notificato l’atto introduttivo del giudizio al difensore domiciliatario della parte che si era volontariamente cancellato dall’albo nelle more del decorso del termine in pendenza del quale proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado e prima che la suddetta notifica fosse eseguita.

La conclusione a cui la giurisprudenza di legittimità è giunta si spiega in considerazione del fatto che il soggetto, a cui la notificazione era diretta e che si è volontariamente cancellato dall’albo, non è più abilitato a riceverla in quanto non più in possesso dello ius postulandi della parte che gli ha conferito la procura. In tali circostanze si viene a determinare una vera e propria nullità della notifica che, nel caso non venga sanata, determina anche la nullità dell’emananda sentenza che andrà a definire il giudizio incardinato con una notifica nulla dell’atto introduttivo; tale nullità tuttavia non comporta  però anche il passaggio in giudicato della sentenza contro la quale si è proposto appello, in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 301 comma 1 c.p.c. la cancellazione volontaria dall’albo configura un’ipotesi di interruzione del processo.

L’intervento della Cassazione si è reso necessario per confermare l’indirizzo in commento e chiarire oltre ogni dubbio la sua portata e gli effetti che la cancellazione volontaria dall’albo comporta sul processo; il giudice d’appello infatti si era erroneamente pronunciato contro questa interpretazione  rigettando l’eccezione proposta dal convenuto sull’avvenuta interruzione del processo.

Cass., Sez. I Civ., 20 novembre 2019, ordinanza n. 30192

Andrea Asnaghi – a.asnaghi@lascalaw.com

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