01.04.2022 Icon

Non vedo l’ora! Nel vero senso della parola

La X Sezione del Tribunale di Milano ha confermato che il gestore della palestra non risponde di furto, in questo caso di un orologio, nel caso in cui l’utente non utilizzi la cassetta di sicurezza, ma soltanto l’armadietto.

La questione origina dal ricorso presentato da un utente della palestra nei confronti del titolare della struttura sportiva a seguito della sottrazione di un orologio di particolare valore dall’armadietto dello spogliatoio (chiuso con codice segreto) della palestra, ai fini di accertare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della parte convenuta ed ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni patrimoniali da lui patiti.

La convenuta si costitusce in giudizio, contestando la propria responsabilità in virtù della clausola di esonero della responsabilità pattuita tra le parti, sottolineando come, ai sensi dell’art. 1785 c.c. «non sussista alcuna forma di responsabilità in capo all’albergatore tutte le volte che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti al cliente».

Ma quanto stabilito per un albergo, vale anche per una palestra? Certo che si dato che anche in tali fattispecie l’utente, per fruire appieno dei servizi, abbandona provvisoriamente la custodia di alcuni oggetti personali al fine di poter godere appieno del servizio richiesto. E nel caso di specie, trovano, quindi, applicazione le norme che regolano il deposito in struttura alberghiera.

Quindi, il gestore della palestra, al pari dell’albergatore «risponde per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate nell’impianto o presso la struttura da parte dei clienti e custoditi negli armadietti nei limiti di dieci volte il valore del prezzo giornaliero di ingresso, mentre risponde illimitatamente ai sensi dell’art. 1784 c.c. in caso di affidamento di beni in custodia», ma con un importante differenza: il gestore di un impianto sportivo è responsabile, per le cose non consegnategli in custodia, solo di quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione.

Per essere chiari il gestore della palestra risponde ex art. 1783 c.c. nei limiti di dieci volte il prezzo di ingresso giornaliero non di tutte le cose portate in palestra, ma solo di quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione, ex art. 1784 illimitatamente delle cose da lui prese in custodia, salva la facoltà di rifiutarsi di prenderle in custodia, soltanto ove si tratti di cose pericolose o di valore eccessivo o d natura ingombrante ed ex art. 1785 bis c.c. illimitatamente ove la distruzione o la sottrazione dipendano da colpa sua o dei suoi familiari o addetti.

Nel caso di specie, tuttavia l’orologio in questione sarebbe stato riposto nell’armadietto, senza alcun interesse a riporlo nelle cassette di sicurezza della palestra con conseguente irresponsabilità della struttura recettiva in quanto se l’utente avesse considerato il proprio orologio un oggetto di particolare valore avrebbe dovuto metterlo nella apposita cassetta di sicurezze e non nel certamente meno sicuro armadietto.

Insomma il valore va valutato prima e non certamente dopo solo a seguito del furto subito!

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Trib. Milano, Sez. X, sent., 2 novembre 2021, n. 8865

Simona Longoni – s.longoni@lascalaw.com

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