23.01.2020 Icon

Se non è fondiario, è ipotecario! Effetti del superamento del limite di finanziabilità

Con una recente ordinanza ottenuta dallo Studio, il Tribunale di Massa è intervenuto nel dibattito giurisprudenziale circa gli effetti dell’eventuale superamento del limite di finanziabilità disciplinato dall’art. 38 comma 2 T.U.B., sposando la linea interpretativa inaugurata della pronuncia della Suprema Corte, 13 luglio 2017, n. 17352 secondo la quale il superamento determinerebbe la nullità del mutuo fondiario.

Tuttavia, come chiarito dal Tribunale di Massa, la nullità del mutuo non impedisce “la possibilità di conversione del medesimo in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti. E l’istanza di conversione è certamente ammissibile ove sia stata avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità, trattandosi di istanza consequenziale alla rilevata nullità dell’unico titolo negoziale posto al fondo della domanda originaria”.

Per poter procedere a detta conversione, “occorre riguardare all’intento pratico oggettivo, tratto cioè dal puntuale esame del contesto delle circostanze proposte dal caso concreto, che viene a contraddistinguere l’operazione che è stata posta in essere”.

Nel caso sottoposto all’esame del citato Tribunale, l’intento delle parti era chiaro: dal punto di vista del mutuatario, “appare evidente che lo stesso se avesse conosciuto della nullità del contratto per superamento del limite di finanziabilità avrebbe verosimilmente concluso un mutuo ipotecario ordinario alle medesime condizioni vantaggiose (tassi di interesse contenuti, spese di iscrizione ipotecaria contenute)”.

Dal punto di vista invece del mutuante, “l’istituto di credito avrebbe certamente stipulato un contratto di mutuo che gli avrebbe consentito di ottenere una garanzia reale per l’importo finanziato e che non abbiano rilievo dirimente ai fini dell’esclusione della volontà di stipulare il contratto di mutuo ipotecario i privilegi connessi al credito fondiario (esenzione dalla notifica del titolo esecutivo e privilegi processuali ex art. 41 TUB ed in materia di revocatoria fallimentare)”.

In ogni caso, non serve accertare la volontà concreta delle parti “di accettare il contratto trasformato per effetto della conversione, poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell’atto compiuto, esclusa per definizione dall’art. 1424 c.c.”, bensì “l’intento pratico perseguito, cosicché il contratto nullo può convertirsi in un altro contratto i cui effetti realizzino in tutto o in parte quell’intento”.

Trib. Massa, Ord., 21 dicembre 2019, n. 116Tommaso Molteni –  t.molteni@lascalaw.com

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