Cass., 29 maggio 2012, Sez. III, n. 8548
Massima: “In materia di contratti bancari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 4 legge 154/92 e 118 D.Lgs 385/1993, in ipotesi di variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole per il cliente, l’obbligo di comunicazione al cliente medesimo sussiste per la banca solamente se e in quanto essa abbia esercitato il diritto, contrattualmente previsto, di variare unilateralmente, e senso sfavorevole alla controparte, talune condizioni del contratto medesimo. Se invece si tratta di variazione determinata da fattori di carattere oggettivo e natura aleatoria, già previsti nel contratto, è lecita l’omissione di informare il cliente. Questo perché non fa sussistere una modifica unilaterale del contratto in quanto il cliente avrebbe dovuto, in ogni caso, già essersi assunto – preventivamente – il relativo rischio.” (leggi la sentenza per esteso)
La sentenza in commento ha affermato il principio in forza del quale l’Istituto di Credito non è tenuto a comunicare alla controparte contrattuale le modifiche contrattuali sfavorevoli allorchè le stesse derivino da fattori di carattere oggettivo e di natura aleatoria.
Tale pronuncia si fonda sul presupposto che l’obbligo di comunicare al cliente le modifiche contrattuali sfavorevoli sussiste esclusivamente nell’ipotesi in cui la banca abbia variato unilateralmente ed in senso sfavorevole al cliente le condizioni del contratto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 4 della legge 154/1992 e 118 D.lgs. n. 385/1993.
(Filippo Basile – f.basile@lascalaw.com)