11.12.2019 Icon

Non ci resta che … restituire le somme incassate

Il cliente dell’intermediario finanziario che ha ricevuto somme derivanti da illeciti posti in essere da parte dell’ex dipendente deve restituirli, a meno che non sia dimostrata la precedente dazione.

La sintesi sopra riportata trae origine da una realtà ben più complessa, vista la decisione presa dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. I, 9-12-2019, n. 32025), nonché l’origine del giudizio.

Un cliente fa causa in primo grado alla propria banca assumendo d’aver consegnato a mani del dipendente un rilevante importo in contanti, il cui versamento – ed uso per la conclusione di operazioni di investimento – non erano annotate in conto corrente.

In via riconvenzionale la banca lamenta, dal canto proprio, che il cliente aveva ricevuto bonifici – con causali del tutto generiche – da parte di terzi (e con addebiti rinvenienti dai conti correnti dei propri clienti), di fatto posti in essere dall’ex dipendente, ingenti somme di danaro di cui ne invocava la restituzione quale “indebito”.

Il Giudice di primo grado accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale della banca, ma la riforma dell’appello comporta l’accoglimento integrale della richiesta restitutoria della banca, ciò sulla scorta della considerazione per cui “era irrilevante verificare i passaggi e le esatte modalità con cui gli accrediti erano pervenuti sul conto del [cliente], non venendo comunque meno il carattere indebito dei versamenti effettuati in favore di costui in assenza di alcuna concreta ed effettiva operazione”.

L’attenzione della Corte di Cassazione si pone rispetto alla ripartizione dell’onere della prova e, quindi, alla violazione dell’art. 2697 cod. civ., assumendo il cliente che la banca “avrebbe dovuto fornire la prova degli errori materiali che avevano determinato tali accrediti, ovvero che i c.d. bonifici erano estranei alla frode del[l’ex dipendente] e non si trattava di operazioni di mera restituzione di somme del ricorrente di cui [l’ex dipendente] si era in precedenza appropriato”.

Il Collegio di legittimità osserva che, da punto di vista probatorio non sussiste alcun difetto di prova, “avendo [il Giudice d’Appello] coerentemente evidenziato che la Banca aveva fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto alla ripetizione dell’indebito, ovvero la mancanza di una giustificazione causale degli accrediti (che venivano effettuati con la dicitura “bonifico” oppure “operazione attinente titoli” senza che vi fosse, in realtà, alcuna effettiva disposizione di bonifico o vendita di titoli), mentre il ricorrente non ha, a sua volta, fornito la prova dei fatti impeditivi del diritto fatto valere dall’istituto di credito, non avendo dimostrato i versamenti brevi manu asseritamente giustificativi dei successivi accrediti a suo favore”.

In definitiva, resta ferma la condanna restitutoria del cliente delle somme illegittimamente acquisiste.

Cass. Civ., Sez. I, 9-12-2019, n. 32025Paolo Francesco Bruno – p.bruno@lascalaw.com

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