26.10.2018 Icon

No all’autonomia contrattuale del conto anticipi, si a cms e capitalizzazione

La Corte d’appello di Milano torna a pronunciarsi su diversi temi cari al diritto bancario, riguardanti la natura del negozio di conto anticipi, la legittimità della pattuizione della clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità e la validità della commissione di massimo scoperto specificatamente stipulata fra le parti.

La questione sottoposta al vaglio del Collegio Meneghino ha ad oggetto un caso seguito da questi studio, nell’ambito del quale il correntista affidava le sue doglianze in appello ai seguenti motivi:

  • – mancata stipula di separati contratti dei conti anticipi pur collegati al conto corrente ordinario principale;
  • – invalidità della clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità, anche post delibera CICR 2000;
  • – indeterminatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto.

Nella pronuncia d’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis del Codice di Procedura Civile la Corte conferma gli orientamenti di merito e di legittimità inerenti i suddetti temi precisando quanto segue. Con riguardo alla natura dei conti anticipi precisa che “essi non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente […]. Il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante giroconto”.

Nell’affermare ciò la Corte richiama precedenti giurisprudenziali sia risalenti che recentissimi al fine di fugare ogni dubbio circa il corretto inquadramento della fattispecie in parola (ex multis, Cass. 13449/11; Cass. Civ. 19325/2013; Cass. Civ. 6575/2018).

In ordine alla corretta pattuizione della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto non ha mancato di affermare che: “la censura di indeterminatezza della cms deve ritenersi palesemente infondata, posto che [nel caso di specie, n.d.r.]  essa risulta sufficientemente determinatezza [dal momento che, n.d.r.] il contratto di conto corrente indica specificatamente la percentuale applicata, la periodicità e il massimo scoperto quale importo di riferimento su cui applicare la commissione”.  Viene confermato pertanto confermato il principio di diritto secondo cui è indubbia la legittimità causale della cms, pertanto laddove sia sufficientemente determinata deve essere considerata valida e legittima (Tribunale Reggio Emilia n. 650 del 23 aprile 2014; Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402).

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal correntista, conformemente a quanto sostenuto in molte altre pronunce, la capitalizzazione degli interessi con identica periodicità è assolutamente lecita “in seguito all’entrata in vigore della delibera CICR 2000”.

Alla luce di quanto dimesso, Il Collegio ha respinto l’appello, condannando il correntista alla refusione delle spese di lite oltre al contributo unificato raddoppiato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.

Corte d’Appello di Milano, ordinanza del 10 ottobre 2018 (leggi l’ordinanza)

Roberta Bramanti – r.bramanti@lascalaw.com

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