Cass., 18 marzo 2014, n. 11991 (leggi la sentenza per esteso)
Si segnala la sentenza n. 11991/14, poiché tramite la stessa la Suprema Corte ha confermato l’orientamento giurisprudenziale, pressoché uniforme, in materia di prescrizione presuntiva.
Più precisamente, i giudici di legittimità hanno evidenziato come l’ammissione, da parte del debitore, di mancata estinzione del debito ovvero la contestazione, da parte del medesimo, dell’ammontare del credito azionato, determini il rigetto dell’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 2959 c.c., in quanto tale comportamento equivale al riconoscimento implicito dell’esistenza dell’esposizione debitoria, seppure in misura differente rispetto a quella fatta valere dal creditore.
Infatti, nella decisione si legge “In particolare, l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva è preclusa in tutte le ipotesi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche per implicito, l’entità della somma richiesta, circostanza, quest’ultima, implicante, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l’incompatibilità col presupposto richiesto per l’applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito”.
4 giugno 2014
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)