Trib. Treviso, 23 dicembre 2011, Sez. II, n. 2204
Massima: “In base all’articolo 167 Cc possono essere costituiti in fondo sia i diritti reali – e quindi proprietà, usufrutto, uso e abitazione, superficie ed enfiteusi – sia i diritti di natura obbligatoria (i diritti di credito cartolari) o il diritto di godimento derivate da una locazione su immobile. Ne consegue che deve essere confermata la limitazione del vincolo di espropriabilita/pignorabilità, nell’ambito dell’esecuzione promossa dalla banca, non al bene in sé ma al diritto reale minore espressamente costituito in fondo, quale ad esempio il diritto di godimento e di percezione dei frutti.” (leggi la sentenza per esteso)
La sentenza in commento ha affermato il principio in forza del quale non è possibile estendere i beni-diritti destinati al fondo patrimoniale oltre quanto espressamente costituito nel fondo stesso, trattandosi di limitazione al principio generale dell’assoggettamento del patrimonio del debitore alla garanzia per le obbligazioni assunte sancito dall’articolo 2740 c.c.
In particolare nel caso di specie il Tribunale di Treviso ha limitato il vincolo di espropriabilità/pignorabilità non al bene in sé, ma al diritto reale minore espressamente costituito in fondo e rappresentato dal diritto di usufrutto, limitando conseguentemente il pignoramento alla nuda proprietà dei beni immobili oggetto di esecuzione.
(Filippo Basile – f.basile@lascalaw.com)