16.12.2020 Icon

Nei contratti derivati prevale l’effettiva volontà delle parti rilevabile dal contratto

Con recente sentenza del 12 novembre scorso il Tribunale di Milano ha ribadito importanti principi già affermati dalla giurisprudenza di merito in tema di contratti derivati.

È stata infatti ribadita l’irrilevanza della determinabilità astratta del valore del Mark to Market alla luce della sua oggettiva determinazione in contratto, così come l’irrilevanza della mancata indicazione della curva dei tassi di interesse attesi alla data di stipulazione del contratto, in quanto essa non incide sulla comprensione della struttura dell’atto in presenza di specifica indicazione degli elementi di fatto idonei alla conoscenza del contenuto contrattuale in concreto.

Nella controversia oggetto di decisione, originata nel 2016, parte attrice denunciava la pretesa nullità di un contratto di Interest rate Swap sotto numerosi profili:

  • la mancata indicazione del diritto di recesso del contraente, ex art. 30 TUF, assumendo che il contratto fosse stato concluso fuori dalla sede intermediario;
  • la mancata indicazione della formula matematica utilizzata dalla banca per rilevare il valore del MTM dei contratti di IRS stipulati tra le parti, il che avrebbe reso indeterminato l’oggetto di contratti;
  • la mancanza di causa in concreto dei contratti per mancata indicazione degli scenari probabilistici al momento della stipulazione del contratto e per mancanza della finalità di copertura dell’IRS a causa della diversità di indicizzazione dei tassi tra derivato e sottostante.

La banca convenuta si opponeva alle domande di parte attrice deducendo la validità dei contratti sotto tutti i profili.

Dopo aver disatteso la prima doglianza sul presupposto che non fosse stato provata da parte attrice la stipulazione dei contratti al di fuori dei locali commerciali della banca, il Tribunale affronta il tema della validità dei contratti stessi sotto gli altri profili oggetto di azione.

Come anticipato, il tribunale milanese ha rilevato, innanzitutto, che “a prescindere da ogni valutazione in punto di correttezza della qualificazione del mark-to-market come oggetto del contratto derivato” (evitando così di pronunciarsi sul tema, già affrontato in senso negativo dalla Corte d’Appello meneghina, cfr. Iusletter del 6.10.2020), l’espressa determinazione dell’ammontare del valore iniziale del mark-to-market “consente comunque di ritenere validamente stipulato il contratto, a norma dell’articolo 1346, cod. civ., risultando irrilevante la  determinabilità astratta di tale valore alla luce della sua oggettiva determinazione.

Il Tribunale ha quindi respinto anche la tesi della nullità del contratto per mancata conoscenza degli elementi idonei alla comprensione del suo contenuto a causa della mancata indicazione della curva dei tassi di interesse e dunque degli scenari probabilistici, atteso che nel caso di specie erano stati indicati sia il valore teorico dei derivati al momento della stipulazione, sia il costo di copertura, sia il tasso di scambio e che era stata prodotta dalla banca anche la serie storica di andamento del tasso di riferimento per derivati, elementi questi che facevano ritenere sussistente la conoscibilità in concreto del contratto alle parti stipulanti.

Il tribunale ha quindi respinto anche la domanda di nullità per mancanza di causa in concreto per asserita mancanza del requisito della finalità di copertura del derivato, osservando che “la mancanza di perfetta coincidenza tra il tasso del derivato e quello del contratto di leasing sottostante non ha in concreto riflesso sulla struttura dello strumento finanziario che si conferma di efficace copertura contro il rischio di rialzo di interesse dei tassi di indicizzazione dei canoni, alla luce del sostanziale allineamento tra i due valori punto da un punto di vista quantitativo”.

Infine, il tribunale ha ritenuto irrilevante la dedotta bassa propensione al rischio dell’investitore, osservando che lo strumento derivato aveva quale unica funzione di contenere in limiti prestabiliti il tasso di interesse corrisposto in esecuzione di contratti collegati (in quel caso leasing) conclusi.

In conclusione, un’ulteriore, apprezzabile decisione della Giurisprudenza di merito che, valorizzando le pattuizioni contrattuali anche alla luce della prassi del settore, adotta un criterio interpretativo dei rapporti contrattuali rivolto alla ricerca della concreta ed effettiva volontà delle parti.

Trib. Milano, Sez. VI, 12 novembre 2020Antonio Ferraguto – a.ferraguto@lascalaw.com

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