La Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla regola della ultrattività del mandato alle liti, in forza della quale, nel caso in cui la morte della parte non sia dichiarata o notificata nelle forme di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato.
Nel caso in esame, una società agricola era stata convenuta da alcuni soggetti affinché venisse dichiarato il trasferimento di determinati beni in loro favore, in forza di riscatto agrario. Il Tribunale accoglieva la domanda, subordinando il trasferimento alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo del riscatto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Nelle more, i beni erano stati trasferiti ad una terza società agricola la quale, decorso il predetto termine, proponeva azione perché fosse accertato il mancato avveramento della condizione sospensiva, stante l’omesso pagamento della somma da versare e, di conseguenza, chiedeva che venisse dichiarata la relativa decadenza del riscatto nei confronti dei convenuti. Il Tribunale di Mantova accoglieva tale domanda e, avverso tale pronuncia, tutti i soccombenti proponevano appello. Nel corso del giudizio di secondo grado, la società agricola eccepiva il difetto di contraddittorio per non essere stato l’atto di appello notificato anche nei confronti degli eredi di una delle parti dell’originario giudizio, nel frattempo defunta. La Corte d’Appello di Brescia, accogliendo la predetta eccezione, dichiarava inammissibile il gravame.
La decisione è stata così impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione per violazione o falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c.. La Suprema Corte, richiamando la recente sentenza n. 15295/2014 delle Sezioni Unite, ha evidenziato che nel caso di specie la morte della parte non era stata dichiarata dai suoi procuratori e, in forza dell’ultrattività del mandato ad litem, rilasciato per il giudizio di primo grado, ha dichiarato detti procuratori legittimati alla proposizione dell’appello in rappresentanza del defunto. Di conseguenza, ha considerato rispettato il principio del contraddittorio posto che gli eredi non possono considerarsi parti del giudizio, ma estranei allo stesso.
Per tali motivi, la Corte ha riconosciuto la fondatezza del ricorso proposto cassando con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia.
Cass., Sez. II, 27 maggio 2016, n. 11038 (leggi la sentenza)