19.06.2018 Icon

Tra moglie e marito non mettere il sito…d’incontri

Per la Suprema Corte di Cassazione l’iscrizione ad un qualsiasi sito di incontri viola l’obbligo di fedeltà e può, pertanto, giustificare la richiesta di separazione con addebito.

Con l’avvento delle nuove tecnologie molte cose sono cambiate. In particolare, con i social network e con i siti di incontri si è stravolto anche il modo di instaurare e di vivere le relazioni amorose e sociali. Pertanto, risulta doveroso che anche il diritto si adegui alle nuove realtà di questo secolo e la Suprema Corte di Cassazione non si è fatta attendere.

Per quest’ultima, l’iscrizione ad un qualsiasi sito di incontriviola l’obbligo di fedeltà e può, dunque, legittimamente giustificare la richiesta di separazione con addebito.

Infatti, con la recente pronuncia del 16 aprile scorso la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di addebito di separazione, costituisce una violazione degli obblighi di fedeltà ex art. 143 cod. civ. da parte del marito la ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, trattandosi di circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.

Nel caso di specie, il marito ricorreva in Cassazione lamentando il fatto che la moglie avesse abbandonato il tetto coniugale – violando l’obbligo di coabitazione – solo sulla base di un suo erroneo convincimento, meritandosi pertanto l’addebito della separazione, senza che vi fossero i presupposti per dirsi tradita. A queste considerazioni accompagnava la richiesta al giudicante di eliminare l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha confermato quanto sostenuto dal giudice di secondo grado (Corte di Appello di Bologna) condividendone le determinazioni sia in fatto che in diritto. Ha, infatti, ritenuto integrata la lesione dell’onore e della dignità della moglie ed ha anche confermato l’assegno di mantenimento a favore di quest’ultima.

In conclusione, dall’analisi della pronuncia della Suprema Corte si evince l’assunto in base al quale anche la semplice iscrizione ad un sito di incontri on line può integrare un comportamento contrario al dovere di fedeltà tra marito e moglie. Inoltre, il semplice tentativo può comunque condurre alla lesione della dignità e dell’onore del coniuge, non occorrendo che il rapporto adultero sia stato consumato o comunque ricambiato.

Cass., Sez. I Civ., 16 aprile 2018, n. 9384Laura Vivian – l.vivian@lascalaw.com

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