24.10.2019 Icon

A modo mio sono un titolo esecutivo anch’io!

Il contratto di mutuo che prevede l’erogazione della somma mutuata ed il relativo accredito su un conto corrente intestato al mutuatario, destinato ad essere svincolato alla verifica delle condizioni pattuite, costituisce valido titolo esecutivo.

Il principio di diritto, ribadito anche di recente dal Tribunale di Bologna nella pronuncia in commento, può dirsi ormai dominate in seno alla Corte di legittimità oltre che ai Tribunali di merito. La Suprema Corte, nella sentenza n. 25632/17 emessa in ambito fallimentare, aveva evidenziato che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio del mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dal mutuante su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

I Tribunali di merito, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, hanno applicato il principio di diritto anche in sede esecutiva. Pioniere di tale orientamento è stato senza dubbio il Tribunale di Roma, si veda il commento alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma del 14.03.2019 nella Sezione IusLetter di Diritto dell’Esecuzione Forzata (apri il link). Sono seguite anche altre pronunce, tra cui Tribunale di Catania del 13 giugno 2019.

Il Tribunale di Bologna in sede esecutiva, partendo dall’assunto della Corte di Cassazione, ha quindi ribadito che un contratto di mutuo si perfeziona già con il conseguimento della disponibilità giuridica – non occorre quindi che vi sia la materiale consegna del denaro al mutuatario – sussistente nelle ipotesi in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario, così da determinare l’uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l’acquisizione al patrimonio del mutuatario, ovvero quando, nel contratto di mutuo, le parti inseriscono specifiche pattuizioni consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma per soddisfare un interesse del primo.

Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna rilevava che, dal tenore letterale e dal contenuto dei contratti di mutuo posti alla base della procedura esecutiva, il creditore procedente aveva eseguito un accreditamento contestuale ed immediato del denaro sul conto corrente della parte mutuataria, idoneo a far insorgere la disponibilità giuridica ed autonoma della somma.

I contratti infatti riportavano la seguente clausola: “l’importo mutuato viene versato [..] sul conto corrente [..] intestato al mutuatario medesimo ed è immediatamente utilizzabile dallo stesso” ed inoltre “Qualora il mutuatario non adempia, secondo le modalità e nei termini stabiliti anche uno solo degli obblighi di cui al precedente art. 2, la Banca avrà facoltà di risolvere il contratto [..] ed il mutuatario si impegna a restituire [le somme mutuate] a prima richiesta”.

In forza delle argomentazioni di cui sopra, il Tribunale di Bologna accertava l’idoneità dei contratti di mutuo a valere quali titoli esecutivi e disponeva la regolarità della procedura esecutiva.

Tribunale di Bologna, ordinanza del 27 settembre 2019Ludovica Citarella – l.citarella@lascalaw.com

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