Gli Stati membri hanno tempo fino al 1° luglio 2012 per adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie di cui alla Direttiva 2010/73/UE.
Il 6 maggio scorso Consob ha posto in consultazione per 30 giorni un documento, Modifiche conseguenti al recepimento della direttiva 2010/73/UE (cd. direttiva Prospetto) e 2004/109/CE (cd. direttiva Transparency), che apporta modifiche al Regolamento Emittenti.
Le modifiche, per chiarezza espositiva, sono state suddivise in tre macro-gruppi:
a) modifiche finalizzate alla riduzione degli oneri previsti per gli operatori:
– individuazione di nuove soglie relative ai controvalori totali delle offerte al di sotto delle quali vi è l’esenzione per l’emittente della pubblicazione del prospetto (il controvalore massimo delle offerte è stato raddoppiato passando a 5 milioni di euro mentre la soglia relativa al controvalore annuale di emissioni di titoli plain vanilla da parte di istituti di credito è stata innalzata a 75 milioni di euro);
– introduzione di schemi di Prospetti semplificati per le piccole e medie imprese non quotate, per le imprese a ridotta capitalizzazione di mercato e per tutte le società aventi azioni negoziate su un mercato regolamentato europeo in occasione di aumenti di capitale offerti in opzione ai soci;
– ampliamento della disciplina delle esenzioni prevista per le offerte ai dipendenti;
b) modifiche finalizzate a migliorare la tutela degli investitori:
– maggior valore attribuito all’informativa veicolata attraverso la nota di sintesi (cd. Summary) e concentrazione dei suoi contenuti nella c.d. key information;
– modalità di pubblicazione del prospetto (è previsto che quella elettronica diventi obbligatoria, mentre la pubblicazione sui siti internet degli intermediari incaricati del collocamento possa essere facoltativa);
c) modifiche finalizzate a fornire chiarimenti e a favorire il coordinamento con altre direttive:
– possibilità di aggiornare il registration document con un supplemento;
– precisazione che il periodo di validità del prospetto decorre dalla sua approvazione;
– eliminazione dell’obbligo di redigere un documento annuale sulle informazioni diffuse dall’emittente quotato in un mercato regolamentato, in quanto superato dagli adempimenti imposti dalla direttiva Transparency; è quindi abrogato l’art. 54 riguardante il “Documento di Informazione annuale;
– applicazione nella materia dei prospetti della stessa definizione di investitore qualificato prevista dalla MiFiD (inserita nell’art. 34-ter co. 1 lett. a) e l’eliminazione della tenuta del registro delle persone fisiche e delle PMI considerate come investitori qualificati.
(Sabrina Galmarini – s.galmarini@lascalaw.com)