16.06.2021 Icon

Modifiche al Regolamento dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, la Consob ha modificato il Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

I cambiamenti sono principalmente volti a semplificare il procedimento dinanzi all’ACF e a migliorarne il funzionamento.

Ricordiamo che l’ACF, così come l’ABF (Arbitro Bancario Finanziario), rappresenta nel nostro ordinamento uno strumento di giustizia complementare specifico per il settore bancario/finanziario, sempre più utilizzato nella prassi , per la gestione delle controversie con gli intermediari finanziari.

Tale organismo costituisce un vero e proprio sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, attivato presso la Consob, che ne definisce la regolamentazione e ne supporta l’operatività attraverso un apposito Ufficio (segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie).

Ai risparmiatori che hanno presentato senza successo reclami agli intermediari finanziari di cui sono clienti, l’ACF fornisce uno strumento alternativo e rapido per tentare di risolvere le controversie in questa materia, senza dover adire l’Autorità giudiziaria.

I ricorsi presso l’ACF sono del tutto gratuiti per i risparmiatori e le decisioni sono piuttosto rapide (devono essere assunte entro sei mesi).

Si tratta, tra l’altro, di uno strumento che può essere utilizzato come valida alternativa alla mediazione, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 5 comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 28/2010.

Come si evince dall’ultima relazione annuale dell’ACF, il 2020 ha fatto registrare volumi in crescita per quanto riguarda l’attività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Sono aumentati i ricorsi in entrata (1.772 nel 2020, + 5,6% rispetto ai 1.678 pervenuti nel corso del 2019), portando così a 7.113 il numero dei ricorsi complessivamente trasmessi all’ACF nel suo primo quadriennio di operatività.

Di pari passo e in misura più marcata rispetto agli anni precedenti è cresciuta l’attività decisionale del Collegio, che ha tenuto 53 riunioni (erano state 46 nel 2019), assumendo in tutto 1.060 decisioni (853 nel 2019), di cui il 65% di accoglimento dei ricorsi; percentuale, quest’ultima, che si traduce in un significativo balzo (+10%) rispetto all’omologo dato 2019 (55% di ricorsi accolti).

Quasi raddoppiato (+81,5% rispetto al 2019) il valore complessivo dei risarcimenti riconosciuti ai risparmiatori, passati dai 15,7 milioni di euro del 2019 ai 28,5 milioni di euro del 2020, con una media pro-capite di circa 40.000 euro. È salito così a 84,4 milioni di euro il totale dei risarcimenti riconosciuti dall’ACF nel quadriennio 2017/2020.

In crescita anche il numero dei procedimenti conclusisi anticipatamente, a seguito di richiesta di estinzione avanzata dal ricorrente per sopravvenuto venir meno dei motivi di contenzioso: 212 nel 2020, con un +9,2% rispetto ai 194 analoghi provvedimenti assunti nel corso del 2019 e portando così a 676 (corrispondenti a poco meno del 10% del totale) il numero complessivo dei ricorsi estintisi nel primo quadriennio di attività dell’Arbitro.

In sintesi, le modifiche introdotte dalla Consob con la delibera del 26-5-2021:

  • allineano la definizione di “intermediari“, rilevante ai fini del Regolamento, con le nuove definizioni di “gestori di portali” e di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa” introdotte a seguito delle più recenti modifiche del TUF;
  • estendono espressamente l’ambito di operatività dell’ACF alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document) di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014;
  • precisano l’ambito di operatività dell’ACF, riferendolo alle controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
  • introducono, quali ipotesi di irricevibilità del ricorso, la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, l’esistenza di una precedente decisione di merito assunta dall’ACF, ovvero all’esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;
  • ribadiscono che la presentazione del ricorso, il contraddittorio e lo scambio di documentazione devono avvenire esclusivamente attraverso il sistema telematico, richiedendo altresì alle parti di avvalersi della modulistica disponibile sul sito web dell’ACF;
  • introducono previsioni volte ad agevolare la composizione bonaria della controversia e l’adempimento delle decisioni. In particolare, si prevede: la possibilità per le parti di chiedere una sospensione del procedimento al fine di trovare un accordo; l’estinzione del procedimento in caso di raggiungimento di un accordo o del pieno soddisfacimento della pretesa; il rinvio della pubblicazione della notizia di mancato adempimento in caso di avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull’esecuzione della decisione; la possibilità di adempimento tardivo con conseguente cancellazione della notizia di mancato adempimento; l’eliminazione o la riduzione del contribuito di soccombenza a carico dell’intermediario in presenza di proposta conciliativa, rifiutata dal ricorrente, per importi pari o superiori a quelli riconosciuti dall’ACF nella decisione;
  • disciplinano in modo più puntuale il regime dei termini per la conclusione del procedimento, allo scopo di velocizzare la fase decisoria.

La Consob ha ritenuto di non introdurre invece l’istituto del rimborso delle spese di difesa sul presupposto che, pur in assenza di un’espressa disposizione regolamentare, tali spese possono già essere liquidate a favore del ricorrente – ove ne ricorrano i presupposti – come una componente dell’eventuale danno subito.

Le modifiche apportate al Regolamento ACF entreranno in vigore dal 1° ottobre 2021.

Esse si applicheranno ai procedimenti avviati con ricorso proposto successivamente alla predetta data di entrata in vigore, ad eccezione delle modifiche relative alla disciplina sull’esecuzione della decisione (articolo 16 del Regolamento), che si applicheranno alle decisioni assunte a partire dalla data di entrata in vigore, ancorché relative a procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data.

Questa mini-riforma costituisce, dunque, un ulteriore tassello verso l’acquisizione da parte dell’ACF di un importante ruolo istituzionale nel nostro ordinamento, caratterizzato dalla celerità del procedimento e dall’autorevolezza delle sue decisioni.

Antonio Ferraguto – a.ferraguto@lascalaw.com

Riccardo Cammarata – r.cammarata@lascalaw.com

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