12.12.2014 Icon

Modello di utilità e contraffazione per equivalente

Trib. Torino, 28 marzo 2014 (leggi la sentenza)

Il tribunale di Torino, andando in senso contrario all’apprezzamento compiuto dal consulente d’ufficio, ha ritenuto sussistente la contraffazione per equivalente di un modello di utilità ritenendo che laddove le differenze tecniche tra i due dispositivi si riducano ad una diversa applicazione quantitativa di un medesimo principio, ciò non è sufficiente per escludere la violazione di una privativa.

Il CTU aveva ritenuto non sussistente la contraffazione sulla scorta del fatto che la resa dei due dispositivi fosse diversa. Il Collegio, di contro, ha ritenuto tale differenza giuridicamente irrilevante: se la diversa resa è conseguenza di una più o meno estesa applicazione di un medesimo ritrovato tecnico, non può per ciò solo escludersi la contraffazione. La diversa resa, insomma, per non incorrere in contraffazione, deve essere conseguenza di una differenza di ordine qualitativo, cioè dovuta ad uno scostamento non banale dagli insegnamenti e dal principio tecnico originario oggetto della privativa azionata.

12 dicembre 2014Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com