21.10.2021 Icon

MiFID II/MiFIR: La Consob recepisce gli Orientamenti ESMA sui dati di mercato

Con avviso del 7 ottobre 2021, la Consob ha comunicato la propria intenzione di conformarsi agli Orientamenti ESMA in materia di obblighi relativi ai dati di mercato di cui alla MiFID II (direttiva UE n. 65/2014) e al MiFIR (regolamento UE n. 600/2014), integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.

Gli Orientamenti, pubblicati il 18 agosto 2021, vengono emanati a seguito delle modifiche ai citati atti normativi eurounitari, apportate da ultimo dal regolamento UE n. 23/2021.

Queste previsioni sono volte, essenzialmente, a implementare le condizioni di trasparenza e a rendere più celere la circolazione delle informazioni all’interno dei mercati finanziari.

Tali obiettivi, come noto, costituiscono tra i più significativi principî generali su cui si fondano la MiFID II, il MiFIR e gli altri atti normativi modificativi. Per ricordare le previsioni principali, si menzionano solamente gli artt. 13, 15 e 18 del MiFIR e gli artt. 64 e 65 della MiFID II, che impongono alle sedi di negoziazione, ai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA), ai fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) e agli internalizzatori sistematici (SI) di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli e di assicurare un accesso non discriminatorio a tali informazioni. Si rammentano altresì gli artt. da 6 a 11 del regolamento delegato UE n. 2017/567 e gli artt. da 84 a 89 del regolamento delegato UE n. 2017/565, che stabiliscono per i fornitori di dati di mercato il rispetto di una serie di obblighi di comunicazione volti a consentire agli utenti di comprendere le modalità con cui è determinato il prezzo e di confrontare le varie offerte, allo scopo di poter scegliere agevolmente quella migliore.

Gli Orientamenti non trovano, pertanto, applicazione soltanto per le imprese di investimento, ma anche per gli APA, i CTP e gli SI, oltre che per le stesse autorità competenti alla vigilanza nei mercati finanziari.

Per inciso, si ricorda solamente che il T.U.F. definisce l’APA come un soggetto autorizzato ai sensi della MiFID a pubblicare i report delle operazioni concluse per conto di imprese di investimento (art. 1, c. 6 undecies, lett. a) e il CTP come un soggetto autorizzato ai sensi della MiFID a fornire il servizio di raccolta presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA dei report delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario (art. 1, c. 6 undecies, lett. b), mentre definisce il SI come l’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale (art. 1, c. 5 ter).

Per espressa indicazione degli Orientamenti, essi troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2022.

Nell’attesa di provvedimenti attuativi da parte della Consob, appare intanto utile passare brevemente in rassegna le principali indicazioni ivi contenute.

Il primo orientamento è intitolato proprio alla «chiarezza e facilità di accesso delle politiche in materia di dati di mercato». A tale proposito, l’ESMA statuisce che «i fornitori di dati di mercato dovrebbero pubblicare la loro politica in materia di dati di mercato in un formato facilmente accessibile e di semplice utilizzo sul loro sito internet compreso il listino prezzi delle offerte di dati di mercato nonché di qualsiasi servizio indiretto necessario per accedere ai dati di mercato offerti e utilizzarli». Lo scopo dichiarato di tale orientamento è di «consentire ai clienti di comprendere le commissioni e i termini e le condizioni ad essi applicabili».

Quale corollario di tale previsione si pone il secondo orientamento, secondo cui «i fornitori di dati di mercato dovrebbero disporre di metodologie di contabilità dei costi chiare e documentate per determinare il prezzo dei dati di mercato». Su questo versante, e sempre in funzione di protezione del cliente, il terzo orientamento aggiunge che «i fornitori di dati di mercato dovrebbero applicare le clausole penali solo nel rispetto del principio di addebito a condizioni commerciali ragionevoli», evitando l’imposizione di «clausole penali ingiustificate o troppo onerose».

Gli orientamenti da quattro a sette impongono, poi, il rispetto del principio di non discriminazione nel fornire i dati di mercato. In particolare, si stabilisce che «i fornitori di dati di mercato dovrebbero descrivere nella loro politica in materia di dati di mercato le categorie di clienti e come l’uso dei dati è preso in considerazione nella definizione di tali categorie». I criteri per individuare le categorie di clienti, oltre a essere «spiegati in modo tale che i clienti siano in grado di capire la categoria a cui appartengono», devono essere «basati su elementi fattuali, facilmente verificabili e sufficientemente generici da riguardare più di un cliente».

Gli orientamenti da otto a dieci si occupano delle commissioni per utente, sottolineando soprattutto l’esigenza di rispettare un criterio di proporzionalità per il costo di fornitura dei dati.

Ancora spiccatamente in favore del cliente si pone l’orientamento undici, il quale, sotto la rubrica «divieto di abbinare i dati ad altri servizi», stabilisce che «i fornitori di dati di mercato dovrebbero sempre informare i clienti che l’acquisto di dati di mercato è disponibile separatamente rispetto ai servizi aggiuntivi».

Gli orientamenti da dodici a sedici impongono, poi, particolari obblighi di trasparenza, che riguardano l’impiego standardizzato di terminologia (secondo le definizioni offerte nello stesso documento), di unità di conteggio per facilitare il confronto dei prezzi e di formati di pubblicazione.

Sempre a esigenze di trasparenza sottintendono, infine, gli orientamenti da diciassette a diciannove, che riguardano in particolare la pubblicazione dei c.d. dati differiti. In particolare, i dati differiti sono quei dati pre-negoziazione e post-negoziazione (come il prezzo, il volume delle operazioni, etc.) a cui il MiFIR consente di posticipare la pubblicazione, per esempio per le operazioni di dimensione elevata (cfr. art. 11 MiFIR). In questi casi, oltre a ribadire la previsione generale, contenuta all’art. 13 MiFIR, che impone ai gestori di sedi di mercato e alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione di rendere disponibili gratuitamente al pubblico i dati di negoziazione entro quindici minuti dalla pubblicazione, gli orientamenti dispongono che «il libero accesso ai dati differiti dovrebbe essere fornito a tutti i clientiin un formato adatto alle esigenze degli utenti e resi disponibili per un periodo di tempo sufficiente». È comunque possibile per i fornitori – fatte salve previsioni di legge che impongano la gratuità dell’uso di dati differiti – richiedere un corrispettivo agli utenti, ma ciò solo in alcune ipotesi limitate: per esempio, nel caso in cui l’utente redistribuisse i dati differiti a fronte di una commissione, oppure nel caso in cui l’utente utilizzasse quei dati per creare servizi a valore aggiunto, che vengono poi venduti a terzi.

Simone Mascelloni – s.mascelloni@lascalaw.com

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