Il Tribunale di Milano ha sancito che non integra la fattispecie normativa del controllo, di cui all’art. 2359 c.c., la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto.
La riflessione sul tema proposta dal Tribunale si apre rilevando che le fattispecie di controllo c.d. “interno” o “partecipativo” descritte all’art. 2359 c.c. comma primo, numeri 1) e 2) suppongono, la prima, che la società controllante disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società controllata e, la seconda, che la società controllante disponga di voti sufficienti per esercitare, nell’assemblea ordinaria della società controllata, un’influenza dominante.
Generalmente, una situazione di controllo di una società su un’altra è riconosciuta proprio quando la prima è in grado di esprimere, nell’assemblea ordinaria dell’altra, una influenza dominante.
A sua volta si ritiene integrata tale influenza dominante qualora la società controllata riesca ad influenzare in modo determinante le principali scelte gestionali della società controllata o anche, in altri termini, quando abbia il potere di porre la propria volontà come presupposto causale assoluto e positivo sulle decisioni della controllata ed in particolare di nominare la maggioranza degli amministratori (se non tutti).
L’influenza dominante assume poi valore di presunzione legale assoluta se la società controllante dispone della maggioranza nell’assemblea della società controllata e viene comunque riconosciuta come fondamento del controllo laddove una società, pur non disponendo di tale maggioranza, riesca comunque ad esercitarla in quella sede.
Il Tribunale si cura di precisare che casi e ragioni di esercizio di influenza dominante pur in assenza di maggioranza possono essere i più vari, come nel caso di diritti particolari del socio riconosciuti ex art. 2468, comma 3, c.c., quorum statutari, patti parasociali, quotazione delle partecipazioni in mercati regolamentati oppure diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ecc.
Alla luce delle considerazioni poco sopra esposte, appare dunque chiaro come risulti estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all’altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all’opposto, il controllo è integrato dal potere di chi ne sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte.
In chiusura appare doveroso sottolineare che, ovviamente, perché sia riconosciuta in giudizio la posizione di controllo, la capacità del socio minoritario di esercitare l’influenza dominante nell’assemblea della società controllata dovrà essere provata da chi la allega.
Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 24 luglio 2018Edoardo Fracasso – e.fracasso@lascalaw.com
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