11.01.2021 Icon

Merito creditizio: il ruolo del consumatore e l’onere della prova

Il Tribunale di Catania afferma che: i) il consumatore deve farsi parte attiva nel processo di verifica del cd. merito creditizio, poiché l’onere di fornire elementi oggettivi su cui fondare l’istruttoria ricade anche sul cliente; ii) in sede giudiziale, l’onere di provare l’assenza del merito creditizio grava sul consumatore.

Nel caso di specie, il cliente contestava alla Banca di avere violato il procedimento di valutazione del merito di creditizio e di avere, così, erogato un prestito che egli non avrebbe mai potuto restituire.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il consumatore chiedeva al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo emesso e di condannare la Banca al risarcimento del danno patito a causa del comportamento negligente dell’istituto bancario.

Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato le domande del consumatore.

Il Giudice, inquadrando la domanda promossa alla luce di quanto previsto dall’art. 124bis TUB, afferma che: “Per merito creditizio si intende l’oggettiva capacità del consumatore, al tempo delle trattative, di soddisfare economicamente il credito richiesto, alla luce di adeguate informazioni anche dallo stesso prestate in ordine al proprio reddito, patrimonio e situazione lavorativa”.

In tale contesto normativo, secondo il Giudice, il consumatore che chiede alla Banca di ottenere un finanziamento gioca necessariamente un ruolo attivo che gli impone di agevolare il processo di verifica del merito creditizio fornendo informazioni veritiere in ordine alla propria condizione patrimoniale: “Ad ogni modo, sebbene il consumatore sia un soggetto debole da tutelare anche da un indebitamento eccessivo, egli non è comunque un soggetto privo di ogni responsabilità. La valutazione in ordine al merito del credito viene operata nella prassi sulla base di quelle informazioni dallo stesso fornite in ordine alla propria situazione economica, patrimoniale, lavorativa, anche confermate dalle banche dati a ciò predisposte.”.

In sede giudiziale, inoltre, il consumatore che contesti di avere ricevuto un prestito in violazione del merito creditizio sopporta integralmente l’onere della prova.

E dunque, è il consumatore che deve provare le violazioni commesse dal soggetto erogante, fornendo elementi oggettivi da cui desumere che, al tempo della sottoscrizione del finanziamento, non era meritevole di ottenere credito e che tale condizione era nota alla Banca.

Questa la motivazione del Tribunale: “Parte opponente sostiene che fosse facilmente percepibile, al tempo dell’erogazione del finanziamento, che egli non avesse nessun grado di affidabilità in merito alla capacità di restituzione delle somme ricevute. Tuttavia, non ha offerto alcun oggettivo elemento probatorio dal quale possa desumersi che fosse conoscibile alla controparte negoziale, al tempo della conclusione dei contratti, la compromessa capacità di solvenza dell’opponente e, nonostante ciò, il creditore, in violazione dell’art. 124 bis TUB, abbia comunque concesso il credito. Parte opponente in sostanza non fornisce alcuna prova del comportamento doloso o negligente della controparte nella conduzione dell’istruttoria circa la meritevolezza del credito. La contestazione risulta quindi puramente generica, non avendo l’opponente dimostrato con elementi oggettivi che il creditore abbia concesso il credito nonostante fosse a conoscenza della difficoltà economica in cui versasse parte opponente-debitore”.

Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com

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