Lo scorso 8 aprile 2022 la Banca d’Italia ha pubblicato le proprie aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali.
Il documento è rivolto indistintamente a tutti i soggetti la cui attività è sottoposta ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia ai sensi del TUB e del TUF (e quindi banche e intermediari ex art. 106 TUB, SIM, SGR, SICAV, SICAF, istituti di pagamento e IMEL).
L’esigenza di adottare un modello di crescita sostenibile, che comprenda anche una piena attenzione ai fattori ambientali, risponde a una diretta utilità economica. Per esempio, la maggiore vulnerabilità ai rischi fisici di talune aree geografiche (si pensi a quelle soggette a maggiore rischio idrogeologico), o di alcuni settori produttivi (come l’agricoltura rispetto al rischio siccità), o ancora il maggiore ritardo di certe imprese sulla transizione ecologica a fronte di iniziative legislative in questo senso, sono tutti fattori che possono determinare un peggioramento del merito creditizio o un rischio di credito.
Tale tematica ha già conosciuto l’interesse del diritto dell’Unione Europea.
Per esempio, nel 2018 la Commissione Europea pubblicò un “Piano di azione per la finanza sostenibile”, a cui fece seguito l’adozione di un pacchetto di misure che includono le modifiche agli atti delegati delle Direttive MiFID II, UCITS e AIFMD.
Inoltre, nel 2020 l’EBA pubblicò i propri Orientamenti sulla concessione e monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06, recepiti nel nostro ordinamento dalla Banca d’Italia con la nota n. 13 del 20 luglio 2021), i quali raccomandano agli intermediari, tra l’altro, di incorporare i fattori ambientali nelle politiche di gestione del rischio di credito.
Volendo riassumere il contenuto del documento in oggetto, la Banca d’Italia specifica anzitutto come le proprie aspettative non abbiano carattere vincolante, lasciando a ciascun operatore la facoltà di declinarle operativamente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Nondimeno, nelle normali attività di vigilanza, nei confronti di banche e intermediari finanziari la stessa Autorità ne saggerà l’applicazione già dal 2022, con l’obiettivo di allineare progressivamente le varie prassi aziendali.
In particolare, si raccomanda agli intermediari di adeguare le proprie politiche in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti considerando altresì i rischi climatici, in linea con i richiamati Orientamenti EBA, comprese quelle per la quantificazione del pricing, per la definizione del livello dei rischi reputazionali e legali e per la misurazione del rischio di liquidità.
Il documento pone al centro le definizioni di rischio fisico e di transizione. Il rischio fisico fa riferimento all’impatto economico derivante dall’atteso aumento di alcuni eventi naturali estremi (alluvioni, siccità, etc.), ovvero cronici (come il graduale aumento delle temperature). Il rischio di transizione riguarda invece l’impatto economico derivante dall’adozione di normative che favoriscono lo sviluppo di energie rinnovabili e dagli sviluppi tecnologici, da cui deriva un mutamento delle preferenze dei consumatori e della fiducia dei mercati.
In questo senso la Banca d’Italia stabilisce che, nella definizione e attuazione della strategia aziendale, gli intermediari sono invitati a individuare i rischi climatici e ambientali capaci di incidere sul contesto aziendale e sono in grado di comprenderne e misurarne gli impatti.
La Banca d’Italia suggerisce altresì possibili modelli di governance per dominare i rischi climatici e ambientali, tra cui anche la costituzione di una struttura ad hoc deputata alla loro supervisione.
Simone Mascelloni – s.mascelloni@lascalaw.com
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