È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 310 del 15 dicembre 2020 il Decreto 23 novembre 2020 n. 169 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, “MEF”) recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti” (di seguito, il “Regolamento”).
Il Regolamento si applica agli esponenti aziendali di:
- banche italiane;
- società capogruppo di gruppi bancari;
- intermediari finanziari ex art. 106 del TUB;
- istituti di moneta elettronica;
- istituti di pagamento;
- sistemi di garanzia dei depositanti.
Con riferimento a tali istituti, il MEF disciplina i seguenti profili:
- i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza degli esponenti (Sezione II);
- i requisiti di professionalità e i criteri di competenza per gli Amministratori e per i Sindaci (Sezione III);
- i requisiti di indipendenza degli Amministratori Indipendenti, dei Sindaci (Sezione IV);
- la disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi e i limiti al cumulo di incarichi (Sezione V).
Il MEF fissa delle deroghe a tale disciplina per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa.
Il Regolamento contiene, altresì, una sezione dedicata ai requisiti di professionalità e indipendenza dei consiglieri nelle banche che hanno adottato il sistema dualistico o monistico di amministrazione e controllo (Sezione VII).
Con il Regolamento viene puntualmente disciplinata, inoltre, la procedura per la valutazione dell’idoneità e adeguatezza, in termini di possesso dei requisiti richiesti e rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali (Sezione VIII).
Da ultimo, si segnala che resta impregiudicata la possibilità per gli statuti di prevedere requisiti e criteri, nonché limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal Regolamento.
Inoltre, rimangono ferme le altre disposizioni di legge e la relativa disciplina secondaria in materia di requisiti degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché di composizione degli organi, ivi incluse le disposizioni relative alle società quotate e al divieto di interlocking, di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.
Il Regolamento entrerà in vigore il 30 dicembre 2020 e, pertanto, le relative disposizioni si applicheranno alle nomine successive a tale data.
Per maggiori dettagli si rinvia al testo del Regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.