Nella mediazione obbligatoria, agli incontri dinanzi al mediatore, “la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale”. Questo il principio espresso dal Tribunale di Paola, Giudice Marta Sodano, con ordinanza del 09 luglio.
Il caso
Il Tribunale di Paola emetteva decreto ingiuntivo in favore di un istituto bancario, controparte promuoveva giudizio di opposizione, nel cui ambito il Giudice invitava le parti a tentare la mediazione obbligatoria. Esperita quest’ultima con esito negativo, in sede di causa la Banca convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda, a fronte del mancato avverarsi della condizione di procedibilità costituita dall’esperimento della mediazione, atteso che all’incontro era comparso unicamente il difensore costituito dell’attore, senza alcuna procura speciale. Il corpo giudicante ha accolto l’eccezione sollevata dalla Banca, affermando che la condizione di procedibilità, nonostante il termine assegnato, non è stata soddisfatta.
Il Tribunale di Paola è giunto a tale conclusione, riprendendo un principio espresso dalla Suprema Corte in tema di procura sostanziale, con la sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019, secondo cui, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore.
I giudici di legittimità hanno affermato, altresì, che la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, ad esempio lo stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.
La Corte ha spiegato, infatti, che la parte può delegare a partecipare all’incontro di mediazione anche il difensore, tuttavia, perché una tale delega possa considerarsi valida, “la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto“.
Da ciò ne deriva che, chi vuole farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, non potrà avvalersi della procura già conferita a quest’ultimo e dallo stesso autenticata (benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale), ma dovrà rilasciare una ulteriore procura sostanziale per tale adempimento.
Tribunale di Paola, 9 luglio 2019, ordinanza n. 8473
Francesca Rosaria Moliterno – f.moliterno@lascalaw.com
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