25.05.2016 Icon

Mediazione: mancata partecipazione o ingiustificato diniego ad aderire? Scatta la sanzione pecuniaria.

Il Tribunale di Vasto, con ordinanza del 13.7.2015, precisa quali siano i criteri interpretativi dell’art. 8 comma 4 bis D. Lgs. N. 28/2010, che prevede la possibilità per il Giudice di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. dalla mancata partecipazione di una delle parti alla procedura di mediazione, nonché di condannare la medesima al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al versamento dell’importo del contributo unificato dovuto per quel giudizio.

Nel caso in esame il Giudice, dopo aver evidenziato e indicato alle parti l’opportunità di esperire la procedura di mediazione, invitava le medesime ad avviare la procedura, che però non sortiva esito positivo in quanto la parte invitata, nel corso del primo incontro, dava atto di non voler proseguire nella mediazione.

Ebbene, il Giudice vastese ha precisato che il citato art. 8 trova applicazione, non solo quando la parte si rifiuti di partecipare alla mediazione senza giustificato motivo, ma anche nel caso in cui si presenti all’incontro, ma dichiari di non volervi aderire senza motivare il proprio diniego o motivandolo in modo insufficiente ovvero non condivisibile. Tale comportamento, infatti, al pari del rifiuto a parteciparvi, si pone in contrasto con la ratio dell’istituto di mediazione, il quale prevede necessariamente che vi sia una conflittualità delle parti ma altresì che ognuna, con l’intervento di un soggetto terzo, possa indulgere a concessioni e a tentare di comprendere la posizione avversaria. Tollerare il comportamento processuale di una parte che partecipa alla mediazione, ma non palesa le ragioni del proprio rifiuto a proseguire, significa frustrare la finalità dell’istituto, riducendolo ad un mero orpello burocratico.

Pertanto, anche la mancata partecipazione, in assenza di una motivazione convincente (che in nessun caso può essere il mero disaccordo sulle ragioni dell’altra parte, o la semplice convinzione di essere nel giusto), può costituire un comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 8 comma 4 bis D. Lgs. N. 28/2010.

Tale orientamento, seppure presenti profili di criticità sotto alcuni punti di vista (con riferimento al bilanciamento tra l’esigenza di deflazione del contenzioso e il diritto costituzionalmente garantito ad agire in giudizio per ottenere la difesa dei propri diritti, per quanto lungo, costoso e difficoltoso possa essere il giudizio ordinario), dovrebbe costituire un’occasione per incentivare un migliore sfruttamento dell’istituto della mediazione, che può costituire un metodo risolutivo delle controversie più economico, rapido ed efficace rispetto al giudizio civile.

Trib. Vasto, 23 aprile 2016 (leggi la sentenza)25 maggio 2016Mariangela Boneram.bonera@lascalaw.com