23.09.2020 Icon

Mediazione e gratuito patrocinio

La Suprema Corte ha recentemente chiarito che il patrocinio a spese dello Stato non è ammissibile con riguardo al procedimento di mediazione, anche se relativo a materie per cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio.

I giudici di legittimità, infatti, hanno evidenziato che la materia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che all’art. 74 espressamente limita l’operatività del gratuito patrocinio ai giudizi penali e civili, presupponendo pertanto l’avvio della lite giudiziale.

Ne consegue che “Detto limite non può esser superato dal Giudice con attività d’interpretazione, posto che in tal modo verrebbe ad incidere sulla sfera afferente la gestione del pubblico denaro, specie con relazione alle disposizioni di spesa, materia riservata al Legislatore e presidiata da precisi dettami costituzionali – Cass. sez. 2 n. 24723/11, Cass. sez. 1 n. 15490/04, Cass. sez. L n. 17997/19 -. Inoltre, come ricordato dal Giudice patavino, la disciplina portata nel Decreto Legislativo n. 28 del 2010, non già, ha omesso ogni considerazione alla questione del patrocinio a spese dello Stato, bensì quando l’ha ritenuto applicabile – articolo 17, comma 5 bis – ne ha fatta espressa menzione, precisando inoltre che dal procedimento di mediazione non può conseguire oneri economici a carico dello Stato”.

Per tale ragione, nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto, condividendo la decisione del Tribunale di Padova che aveva ritenuto non liquidabile il compenso al difensore per la fase della mediazione, alla quale non era  seguita la proposizione della lite, “poiché non consentito dalla attuale disciplina legislativa in tema ed un tanto non superabile con l’attività d’interpretazione – come richiesto dal ricorrente – che in effetti sconfinerebbe nella produzione normativa”.

Cass., Sez. II, 31 agosto 2020, n. 18123Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com

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