È il tribunale di Verona, fra gli ultimi, ad aver affrontato il tema della mediazione nel caso in cui venga proposta domanda riconvenzionale.
Con ordinanza dello scorso 21 febbraio 2017, il magistrato adito ha assegnato termine di 15 giorni alle parti per presentare istanza di mediazione in relazione a tutte le domande svolte nel giudizio.
Nel caso di specie, veniva avanzata domanda riconvenzionale, in tal modo estendendo l’oggetto della controversia ad una materia ricompresa fra quelle annoverate dall’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 per la quale la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.
Diversamente, la domanda svolta in via principale, non rientrava tra quelle per cui la mediazione è obbligatoria e proprio per tale ragione, in precedenza, non era stata attivata alcuna procedura conciliativa.
Il Giudice, con la richiamata ordinanza, ha ritenuto di estendere l’esperimento della fase conciliativa a tutte le domande svolte in causa (principale e riconvenzionale).
La ratio di tale provvedimento risiede nel proficuo esperimento della mediazione che, secondo il giudicante, può verificarsi solo con la congiunta trattazione di ogni domanda formulata, a prescindere dal fatto che non fossero entrambe riferite a materie sottoposte – ex lege – al previo esperimento di tale procedura.
Tribunale di Verona, ordinanza del 21 febbraio 2017
Paola Maccarrone – p.maccarrone@lascalaw.com
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