06.07.2015 Icon

Mediazione delegata: termine perentorio per attivarla

Tribunale di Firenze, sez. III Civile, sentenza 9 giugno 2015 (leggi la sentenza)

L’odierno contributo sottopone ai lettori di Iusletter una recente pronuncia del Tribunale di Firenze in tema di mediazione cd. delegata (o disposta dal giudice), di particolare interesse in quanto si esprime sulla natura del termine assegnato per introdurre il procedimento conciliativo.

I fatti. Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento di un verbale di conciliazione, il giudice, rilevando che, prima dell’introduzione della causa, non era stato esperito l’obbligatorio tentativo di mediazione, adottava ordinanza invitando le parti ad attivare il relativo procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010.

Il magistrato, in conformità alla normativa richiamata, fissava la successiva udienza, assegnando contestualmente alle parti 15 giorni per la presentazione della domanda.

La procedura, che si concludeva negativamente, veniva intrapresa, ma il termine di 15 giorni non veniva  rispettato; infatti, parte convenuta depositava istanza presso il competente organismo di conciliazione ben oltre  la scadenza del suddetto termine.

La pronuncia. Ebbene, il magistrato adito, alla successiva udienza, rilevava d’ufficio l’ improcedibilità delle domande proposte, ritenendo tardiva l’attivazione del procedimento di mediazione.

Secondo il Tribunale, infatti, risultava pacifico che nessuna delle parti aveva attivato la procedura nel termine di 15 giorni indicato con ordinanza, a nulla rilevando che la stessa fosse stata successivamente intrapresa.

Il giudice con la pronuncia in esame ha dunque qualificato come perentorio il termine di 15 giorni di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, con la conseguenza che il processo (le domande delle parti) è stato dichiarato improcedibile (con compensazione delle spese di lite).

Le motivazioni della pronuncia si basano su un duplice ordine di ragioni.

Da un lato, si evidenzia che la natura del termine non può essere qualificata come ordinatoria solo in virtù del fatto che il legislatore nulla dica espressamente in merito.

Il Tribunale , infatti osserva “né d’altra parte giova obbiettare che, in difetto di legale espressa previsione, il termine in questione non avrebbe natura perentoria, ma solo ordinatoria (art. 152 c.p.c.).”
In secondo luogo il magistrato richiama alcuni precedenti giurisprudenziali – per quanto non riferiti ad analoga materia – rilevando che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la natura perentoria del termine, oltre che risultare dall’espressa previsione di legge, potrebbe essere il risultato di una interpretazione sistematica.

Si legge in sentenza “secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n. 14624/00, 4530/04). La implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l’improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico.”

La sentenza in commento costituisce senza dubbio un precedente di rilievo, ma solo le successive pronunce potranno delineare l’orientamento della giurisprudenza in merito.

6 luglio 2015Paola Maccarrone – p.maccarrone@lascalaw.com