La mediazione risulta correttamente effettuata unicamente con la convocazione della parte, senza necessità di dover convocare anche il procuratore costituito in giudizio: lo chiarisce il Tribunale di Rimini con sentenza dello scorso febbraio, all’esito di un giudizio in materia locatizia.
In corso di causa il magistrato aveva disposto l’attivazione della mediazione, obbligatoria per materia.
Sennonché, la domanda introduttiva della procedura, veniva notificata solo alla parte resistente e non anche al suo procuratore costituito.
Per questa ragione, la parte convocata, alla successiva udienza, eccepiva la nullità di siffatta notifica in quanto non comunicata anche all’avvocato.
Ebbene, al riguardo, alcun dubbio per il Giudice che ha ritenuto l’eccezione del tutto infondata.
La motivazione appare piuttosto semplice e risiede, ad avviso del giudicante, nel chiaro tenore letterale del d.lgs. 28/2010, aggiornato alla L. n. 69/13.
L’art. 4, comma n. 2 di tale norma prevede, infatti, che il contenuto dell’istanza di mediazione debba indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
Per il magistrato non è quindi prevista “alcuna analogia con il codice di procedura civile circa l’eventuale onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto a tenore letterale della norma, è sufficiente che l’atto sia portata conoscenza del tuo solo interessato. Cosa che nel caso di specie – prosegue il Giudice – è avvenuta in maniera corretta e conforme al dettato normativo sopra delineato.”
Tribunale di Rimini, ordinanza del 28 febbraio 2017
Paola Maccarrone – p.maccarrone@lascalaw.com
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