Ancora una decisione peculiare assunta dal Tribunale di Roma in punto mediazione.
Nel corso di un giudizio, il Giudice adito ha ritenuto che, alla luce di quanto emerso sino a quel momento, le parti ben avrebbero potuto pervenire ad un accordo conciliativo e, pertanto, ha assegnato termine sino alla successiva udienza per raggiungere un accordo amichevole.
A tal fine, il Giudice fissava termine di giorni 15, per depositare domanda di mediazione presso un organismo, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi avesse proceduto.
Il Giudice, tuttavia, non si è limitato a caldeggiare il raggiungimento di una soluzione bonaria, ma ha ritenuto necessario precisare che le parti non avevano la facoltà di rivolgersi a qualsiasi organismo, bensì avrebbero dovuto individuarne uno di certa capacità e preparazione.
Si legge, infatti, nell’ordinanza che “l’organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità , necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto (…); con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche dal punto di vista economico e fiscale della controversia in atto“.
Ma non solo. Il G.U. ha poi aggiunto che “ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr. lgsl. 28/10 come modificato dal D.L.69/13, è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Ed inoltre consente l’applicazione dell’art. 96 III° cpc (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line)“.
Ancora una volta, dunque, si è in presenza di una decisione che offre una interpretazione assolutamente restrittiva della normativa disciplinante il procedimento di mediazione, evidentemente nel tentativo di favorire la riduzione del contenzioso giudiziale, ma – a parere di chi scrive – finendo per incidere troppo sulla libertà delle parti.
Tribunale Roma, ordinanza del 4Â febbraio 2019
Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com
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