19.06.2015 Icon

Marchio di forma Lego: orientamenti dell’UE

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenze nelle cause T-395/14 e T-396/14 Best Lock (Europe) Ltd. / UAMI – Lego Juris

La normativa UE in materia di marchio comunitario (Reg. n. 207/2009/CE) stabilisce che i segni costituiti esclusivamente dalla «forma imposta dalla natura stessa del prodotto o dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (n.d.r. marchio di forma) non possono essere registrati come marchi comunitari» (art. 4 e 7 lett e) punto i)).

Recentemente, il Tribunale UE ha offerto una particolare interpretazione di detti articoli nelle cause T-395/14 e T-396/14.

La vicenda è la seguente: nel 2000 la società Lego Juris fece registrare presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (l’”UAMI”) i seguenti marchi comunitari tridimensionali per giochi e giocattoli:

lego

Successivamente, una società concorrente, la Best Lock, che produce giocattoli estremamente simili, chiese all’UAMI di dichiarare la nullità di detti marchi. Secondo la ricorrente, infatti, il design delle minifigure è meramente tecnico; con i buchi nei piedi e le mani stilizzate, la loro utilità è solo quella di essere connessi ad altri elementi del gioco. Pertanto, la sua registrazione sarebbe contraria a quanto disposto dall’art. 4 e 7 lett e) punto i) del Reg. n. 207/2009/CE. Respinte le tesi della ricorrente, veniva presentato da quest’ultima ricorso presso il Tribunale dell’UE.

Secondo il Tribunale, la forma degli elementi caratteristici delle figurine (testa, corpo, braccia e gamba) non appare collegato ad alcun risultato tecnico, né risulta derivarne, in quanto tali elementi non consentono comunque l’assemblaggio con mattoncini da costruzione incastrabili. Inoltre, la rappresentazione grafica degli incavi sotto i piedi, del lato posteriore delle gambe, delle mani e del blocchetto sopra la testa non permette di stabilire, di per sé, se tali elementi comportino una qualsiasi funzione tecnica (come permettere l’assemblaggio con altri elementi) né, eventualmente, quale essa sia.

Infine, nulla consente di ritenere che la forma delle figurine sia, come tale e nel suo insieme, necessaria per permettere l’assemblaggio con mattoncini da costruzione incastrabili: infatti, il “risultato” di tale forma consiste semplicemente nel conferire tratti umani, fermo restando che non si può qualificare come “risultato tecnico” il fatto che la figurina rappresenti un personaggio e possa essere utilizzata da un bambino in un contesto ludico appropriato. Il Tribunale ne conclude che le caratteristiche della forma delle figurine non sono necessarie per ottenere un risultato tecnico.

Si rammenta che non è la prima volta che Lego viene chiamata a rispondere davanti al tribunale europeo: solo cinque anni fa c’era stato lo scontro con Mega-Bloks, azienda canadese rea di aver copiato l’idea dei mattoncini rossi alla Lego. Ma quella volta, Lego perse la causa.

19 giugno 2015Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com