Ancora una volta la giurisprudenza interviene in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e conseguente onere di avviare la mediazione.
La decisione oggi segnalata conferma come, a seguito della nota sentenza della Suprema Corte n. 24629/15, l’orientamento prevalente dei giudici sia nel senso che l’onere di incardinare la peocedura di mediazione grava sulla parte opponente e, pertanto, in caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria non può che essere dichiarata l’improcedibilità della causa, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Si legge, infatti, in sentenza: “Al riguardo, questo giudice condivide l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 3.12.2015, che ha precisato che l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente, sia per la sua portata deflattiva, sia l’interesse alla prosecuzione del procedimento di opposizione è dell’opponente (con similitudine rispetto all’onere di riassunzione del giudizio interrotto). Ne consegue che gravava sugli opponenti l’onere di avviare il procedimento di mediazione e che il mancato esperimento dello stesso determina il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.”.
Trib. Cosenza, 5 giugno 2016, n. 1502