25.03.2021 Icon

Manca la buona fede del creditore: niente revoca della confisca

Il Tribunale di Milano ha respinto l’istanza del creditore ipotecario (in questo caso cessionario dell’istituto mutuante) che aveva chiesto con l’incidente di esecuzione la revoca della confisca dell’immobile pignorato.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che il creditore non avesse dimostrato la propria buona fede al momento della concessione del mutuo per non aver istruito adeguatamente la pratica, verificando quali fossero la capacità patrimoniali del mutuatario che, successivamente, si è reso colpevole del reato previsto dall’art. 12 comma 5bis D.Lgs. 286/1998, per aver dato alloggio ovvero concesso in locazione un immobile a nove stranieri privi di titolo di soggiorno.

Il Giudice ha espressamente dichiarato che il mutuante al momento della concessione del credito avesse “colpevolmente fatto affidamento su una situazione che non offriva sufficienti garanzie in ordine al soggetto mutuatario” e, dunque, non è riuscito a fornire la prova della buona fede.

La dimostrazione della buona fede è, infatti, dirimente per l’accoglimento della istanza di incidente di esecuzione, atteso che “Il terzo titolare di un diritto reale di garanzia su bene confiscato può far accertare, mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale, l’esistenza delle condizioni di permanente validità del diritto costituito dalla anteriorità della trascrizione del relativo titolo rispetto al provvedimento ablatorio e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole con onere della prova a carico dell’interessato”. (Corte di Cassazione con la sentenza 45572/2007)

Nel caso di specie, il creditore si è limitato esclusivamente a precisare che il credito era stato concesso più di due anni prima rispetto alla emissione della misura cautelare e che l’Istituto mutuante non aveva avuto rapporti con il mutuatario esecutato accusato di reato e, dunque, ignorava la destinazione illecita del bene cauzionale.

Il Tribunale evidenzia che, però, il titolare del credito non ha dimostrato in alcun modo di aver effettuato, all’epoca della concessione del credito, una adeguata istruttoria relativa alle capacità reddituali del mutuatario e, anzi, ha fatto colpevolmente affidamento su una situazione che non offriva adeguate garanzie sul soggetto che richiedeva il finanziamento.

Ritiene, infatti, il Giudice che l’istruttoria effettata dal mutuante sia stata meramente formale e in contraddizione con la situazione accertata pochi mesi dopo la concessione del credito, profilando così una esclusione della buona fede da parte del creditore.

Nel corso di indicente di esecuzione, pertanto, tale carenza di buona fede è causa del rigetto dell’istanza del creditore di revoca della confisca in quanto integra una condotta colposa che impedisce al creditore, a seguito della confisca dell’immobile oggetto di ipoteca, di tutelare il proprio credito.

Il Giudice penale, invece, ha ritenuto di accogliere l’istanza dell’aggiudicatario che pure aveva chiesto la revoca della confisca asserendo e dimostrando di aver acquistato il bene oggetto di esecuzione immobiliare nel corso di un esperimento di vendita tenutosi prima della confisca, così come prima era stato trascritto il decreto di trasferimento.

La confisca, dunque, era avvenuta in un momento in cui il bene non era più di proprietà del soggetto colpevole di reato che ha causato la predetta misura.

Ne consegue che, la confisca non ha alcuna ragion d’essere nei confronti dell’aggiudicatario soggetto di buona fede estraneo al reato e alla vicenda illecita che ha acquistato regolarmente il bene tramite procedura civilistica.

La confisca è stata, pertanto, revocata nei confronti del nuovo proprietario del bene unitamente al provvedimento di sequestro preventivo.

Trib. Milano, Ord. 15 gennaio 2021, Est. CottaValeria Misticoni – v.misticoni@lascalaw.com

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