Trib. Napoli, 31 ottobre 2013, n. 10812 (leggi la sentenza per esteso)
Con la sentenza n. 10812 del 31 ottobre 2013 il Tribunale di Napoli in composizione collegiale ha ritenuto di non poter condividere l’interpretazione del Giudice dell’Esecuzione che riteneva definitiva (e quindi non impugnabile) l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva da questi pronunciata in seguito alla mancata ottemperanza e impugnazione – da parte del creditore procedente – dell’ordinanza di integrazione della documentazione richiesta dall’art. 567 c.p.c.
Il Giudice dell’esecuzione aveva considerato definitivo il provvedimento di estinzione attesa – a suo avviso – la mancata proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. da parte del creditore avverso l’ordinanza di integrazione della documentazione ipocatastale. Secondo l’interpretazione del codice di rito resa dal GE, il creditore avrebbe dovuto proporre tale opposizione per contestare il contenuto del provvedimento, non potendo in difetto più far valere tali doglianze avverso il successivo provvedimento di estinzione.
Il Collegio, in sede di reclamo, ha invece confermato che l’impugnazione ex art. 630 c.p.c. è lo strumento giuridico tipico per contestare la sussistenza o meno dei presupposti per l’estinzione della procedura esecutiva, nonché i motivi addotti dal GE a sostegno dell’ordinanza che la dispone.
Tale conclusione è stata mossa in considerazione del principio secondo il quale considerare inoppugnabile l’ordinanza integrativa per effetto della omessa proposizione di opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., escludendo, al contempo, il ricorso al rimedio del reclamo ex art 630 c.p.c. avverso l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, comporterebbe un parziale ed ingiustificato “svuotamento” del rimedio collegiale avverso le decisioni assunte, al riguardo, dal Giudice dell’esecuzione; controllo che è invece previsto a garanzia del corretto svolgimento della procedura esecutiva e dell’operato dello stesso GE.
17 dicembre 2013
(Vincenzo Cappelli – v.cappelli@lascalaw.com)