Trib. di Santa Maria Capua a Vetere, 26 Marzo 2013 (leggi la sentenza per esteso)
La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere in commento ha qualificato come opposizione ex art. 512 c.p.c. la deduzione, in sede di distribuzione del ricavato della vendita, della pendenza di un giudizio ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto l’atto di concessione di ipoteca a favore di uno dei creditori.
In particolare tale contestazione è sussumibile nell’ambito delle ipotesi di cui all’articolo 512 c.p.c. giacchè si traduce in sostanza in una contestazione circa la sussistenza di diritti di prelazione.
Il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere ha altresì avuto modo di precisare che il Giudice dell’Esecuzione può sospendere la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita procedura esecutiva con l’ordinanza ex art. 512 c.p.c., al fine di evitare che in pendenza del termine per la proposizione per l’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c. possano essere pregiudicate, con la distribuzione del ricavato, le ragioni di coloro che intendono contestare la decisione del GE sulla controversia distributiva.
(Filippo Basile – f.basile@lascalaw.com)