08.10.2013 Icon

Opponibilita’ al fallimento di una clausola compromissoria

Trib. Udine, 23 agosto 2013, n. 1085 (leggi la sentenza per esteso)

Il Tribunale di Udine, Seconda Sezione Civile, con pronuncia del 22 agosto 2013, n. 1085, ha rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo in cui si ingiungeva ad una società a responsabilità limitata il pagamento di una somma di denaro in favore del fallimento di una società in accomandita semplice.

La società opponente eccepiva, in via pregiudiziale, l’improponibilità della domanda e la nullità del decreto ingiuntivo per la presenza nel contratto azionato, un subappalto, di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, mentre, nel merito, contestava l’esistenza del credito azionato in via monitoria,  deducendo che il contratto era stato risolto per inadempimento del subappaltatore.

La curatela, costituitasi nei termini di cui all’art. 166 c.p.c., eccepiva l’inopponibilità della clausola  compromissoria al fallimento, deducendo che la società fallita aveva concluso tutti i lavori ad essa commissionati nei termini previsti dai contratti di appalto e di subappalto e che le contestazioni tardivamente sollevate erano pretestuose e tardive.

Al termine della fase istruttoria, il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c.

Il Giudice di merito, rigettata l’opposizione, confermava integralmente il decreto ingiuntivo condannando l’opponente a rifondere le spese di giudizio.

Le motivazioni poste a fondamento di detta decisione sono state formulate ed argomentate sulla base di una interpretazione letterale del combinato disposto di cui agli artt. 25, n. 7, L.F., 35 comma 1, L.F.,   83  bis L.F.  e  808, comma 2,  c.p.c.

È noto, infatti, che, ai sensi degli artt.  25, n. 7  L.F,  35, comma 1, L.F. e  83  bis L.F., sussiste piena compatibilità tra il fallimento e l’arbitrato e che gli effetti del fallimento sull’ efficacia delle clausole compromissorie stipulate dal fallito non sono specificatamente disciplinati dalla legge, salvo il caso in cui il procedimento arbitrale sia già pendente alla data del fallimento.

Nell’ipotesi in cui il procedimento arbitrale debba iniziarsi successivamente alla dichiarazione di fallimento, l’opponibilità alla procedura della clausola compromissoria dipende dall’efficacia nei confronti del fallimento del contratto nel quale essa è inserita.

Del resto, l’art. 808, comma 2, c.p.c., in cui si attribuisce autonomia alla clausola compromissoria rispetto al contratto che la contiene, riguarda la validità della clausola, ovvero i profili di nullità ed annullabilità, non la sua efficacia, che può venire meno in conseguenza della risoluzione di un contratto altrimenti pienamente valido.

Nel caso de quo, il contratto che contiene la clausola compromissoria invocata dalla società opponente è un contratto di appalto, che, ai sensi dell’art. 81 L.F., “ si scioglie per fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto”, evento che comunque non si è verificato.

Difatti, il curatore non ha manifestato in alcun modo la volontà di subentrare nel rapporto contrattuale, posto che il radicamento del procedimento monitorio da parte della curatela non è stato interpretato dal Tribunale monocratico di Udine come volontà di subentro, ma come semplice gestione del patrimonio del fallito ai sensi dell’art. 42 L.F.

Pertanto, il contratto contenete la clausola compromissoria invocata dalla società opponente è stato risolto e con esso ha perso ogni efficacia anche la clausola compromissoria in esso contenuta.

In conclusione, alla luce delle motivazioni assunte dal Tribunale di Udine con la sentenza n. 1085 del 2013, è lecito affermare che l’opponibilità al fallimento di una clausola compromissoria,  il cui procedimento arbitrale debba iniziarsi successivamente alla dichiarazione di fallimento, dipende   dall’efficacia  nei confronti della procedura concorsuale del contratto che la contiene.

(Alessandro Francesco Molino – a.molino@lascalaw.com)