Tribunale di Cuneo, 29 maggio 2014 (leggi la sentenza per esteso)
Così il recentissimo orientamento del Tribunale di Cuneo, con la sentenza del 29 maggio 2014.
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, il mancato pagamento da parte dei creditori delle spese necessarie alla bonifica del compendio pignorato individuate dal custode nominato, ha comportato la dichiarazione d’improseguibilità della procedura e la conseguente cancellazione del pignoramento.
Il custode, così come dispone l’art. 65 c. p. c., è tenuto a porre in essere quanto necessario per la conservazione del bene, per preservarlo ed evitare che cagioni danni a terzi. Nella sentenza in esame, egli aveva segnalato la necessaria bonifica dall’amianto dell’immobile, bonifica rilevata anche da un’ordinanza comunale e da comunicazione dell’ASL CN1 perché fonte di pericolo per i terzi.
Le spese sono state così poste a carico del creditore procedente e dei creditori intervenuti in ossequio al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo cui “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge e dal magistrato”. Tuttavia tali spese sono rimaste insolute.
Il Giudice dell’esecuzione ritenendo le stesse indispensabili per la conservazione dell’immobile in custodia e configurando l’anticipazione da parte dei creditori come doverosa, ha individuato un impedimento assoluto alla prosecuzione della procedura, ordinando così la cancellazione del pignoramento.
15 luglio 2014
(Roberta Pisano – r.pisano@lascalaw.com)