La Cassazione con una sentenza tutt’altro che chiara ed immediata quanto ad interpretazione (se non alto perché non precisa tutte le circostanze anche fattuali e gli “antefatti” al giudizio dedotte dalle parti nel corso del giudizio, ovvero ad es. se trattasi di s.r.l. o di s.p.a., se il terzo acquirente fosse un altro socio della società, etc.), la n. 4999 dell’11 ottobre 2012, afferma che è da intendersi sostanzialmente legittima l’offerta in prelazione fatta al socio ancorchè non indichi il nominativo del terzo acquirente in quanto “fatta con valore di proposta ed in maniera tale da mettere il prelazionario (i.e. promissario) in condizioni di esercitare il suo diritto” “sol se se si consideri che la lamentata indeterminatezza dell’oggetto della medesima certamente non sussiste essendosi il D. detto disponibile a vendere l’intersa sua quota o parte di essa (rimettendo così alla volontà del soggetto cui è diretta la proposta la scelta sulla quantità di azioni da acquistare) e non essendo stato però indicato alcun nominativo del terzo, che evidentemente all’epoca non era stato ancora individuato proprio in considerazione della priorità che era stata offerta all’A”.
Ciò premesso, la sentenza sopra menzionata precisa però che la prelazione convenzionale conferisce un “diritto di natura obbligatoria (e non reale), non opponibile ai terzi, la cui violazione non comporta un potere di riscatto, ma esclusivamente il rimedio del risarcimento del danno”, che spetta al promissario (prelazionario) solo quando il patto di prelazione risulti definitivamente inadempiuto (v. però a riguardo anche Cass. 17328/2008).
(Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.com)