28.04.2014 Icon

Locazione finanziaria risolta prima del fallimento: non si applica l’articolo 72 quater l.f. che presuppone la pendenza del rapporto

Tribunale di Busto Arsizio, 7 Aprile 2014

La disciplina dettata dall’art’72 quater l.f. risulterebbe applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass. 2.3.2007 n. 4969, Cass. 14.11.2006 n. 24214, Cass. 13.1.2005 n. 574, Cass. 28.11.2003 n. 18229, Cass. 3.9.2003 n. 12823, Trib. Napoli 09/06/2010), solo in presenza di un contratto di locazione finanziaria pendente alla data di dichiarazione di fallimento mentre, in presenza di risoluzione già avvenuta o già avviata a tale data, le sorti del contratto verrebbero disciplinate – in via analogica – tenendo in considerazione la distinzione effettuata dalla Corte di Cassazione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente ricorso, in presenza di quest’ultima tipologia, a quanto previsto dall’art. 1526 c.c. in materia di vendita con riserva di proprietà.

Tale questione è stata recentemente affrontata dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 7 Aprile 2014.

Nel caso di specie, il Fallimento Lattoneria in S.r.l., dichiarato con sentenza del 16 ottobre 2009, conveniva la società S.G. Leasing S.p.a. per sentir dichiarare l’inefficacia del pagamento di euro 14.000,00 effettuato dalla società in bonis in favore della convenuta il 10 giugno 2009 in esecuzione di un accordo che prevedeva, a fronte della risoluzione consensuale nel maggio del 2009 del contratto di locazione finanziaria stipulato il 21 aprile 2008, la vendita del macchinario in leasing ad un terzo, la vendita di altro macchinario di proprietà della Lottoneria allo stesso terzo con incasso in favore della società di leasing, il pagamento da parte della Lottoneria in s.r.l. alla società S.G. Leasing di ulteriori euro 52.000,00 rateizzati con primo versamento di euro 14.000,00.

Ritualmente costituitasi la convenuta ha dedotto, fra gli altri motivi di rigetto della domanda, l’applicabilità, alla fattispecie in esame, dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lettera a), l.f. secondo il quale: “non sono soggetti all’azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso”, richiamato espressamente dal secondo comma dell’art. 72 quater “per le somme già riscosse”.

Il Tribunale di Busto Arsizio, sul punto in esame ha statuito che “deve escludersi l’applicabilità al caso di cui ci si occupa dell’esenzione alle somme già corrisposte come richiamata dal secondo comma dell’art. 72 quater l.f.In primo luogo la disposizione si applica ai rapporti pendenti come denunciato in via generale dall’art. 72 quater l.f. mentre il contratto di leasing di cui si discute si è pacificamente risolto prima del fallimento della utilizzatrice.In secondo luogo, quand’anche si fosse ritenuta applicabile l’esenzione di cui al terzo comma lettera a) dell’art. 67 per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, la convenuta avrebbe dovuto fornire la prova (a lei incombente in quanto accipiens) della ricorrenza dei termini d’uso tenuto conto che la locuzione “termini d’uso” non ha alcuna valenza soggettiva ma è volta a verificare se i tempi e i modi dei pagamenti eseguiti abbiano il carattere della normalità se comparati con i pregressi rapporti tra le parti e con il settore commerciale di riferimento. Nel caso di specie si discute non  del versamento di rate per l’utilizzo di un bene strumentale all’attuazione dell’oggetto sociale ma del pagamento di una rata per obblighi derivanti dalla restituzione di tale bene strumentale il cui onere era divenuto insostenibile per la società. E’ evidente, pertanto, l’inapplicabilità dell’ipotesi garantita con l’esenzione di cui al terzo comma lettera a) dell’art. 67”.

Il Tribunale di Busto Arsizio, nel ritenere fondata e meritevole di accoglimento la domanda proposta dall’attrice, ha quindi implicitamente confermato l’orientamento giurisprudenziale sull’applicazione dell’art. 72 quater l.f.

28 aprile 2014(Francesco Lirangi – f.lirangi@lascalaw.com )