18.04.2017 Icon

L’obbligo di diligenza dell’ufficiale giudiziario e la nullità della notifica

Con sentenza n. 8638, del 3 aprile 2017, la Corte di Cassazione si è pronunciata a favore della nullità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. da un ufficiale giudiziario che si sia limitato al riscontro dell’assenza del destinatario nel luogo indicato dal certificato anagrafico, senza indicare nella relata le ulteriori indagini svolte.

La pronuncia della Corte muove da un’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promossa da una donna che lamentava l’irritualità della notifica dell’atto. L’ufficiale giudiziario, infatti, provvisto di certificato anagrafico, si era limitato a constatare che, nel luogo indicato dallo stesso, non era presente sui citofoni il cognome della donna, senza curarsi di effettuare ulteriori verifiche, grazie alle quali avrebbe constatato che, sul citofono, era stato inserito il solo cognome del marito, preceduto dalla parola “Famiglia”.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

La parte istante può richiedere la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., qualora siano risultati vani i tentativi di notificare l’atto nei modi previsti dagli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., ovvero, quando non è stato possibile notificare l’atto né in mani proprie, né in mani di un consegnatario (familiare, addetto alla casa o all’ufficio o all’azienda, portiere dello stabile, vicino di casa), né per momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. Affinché la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. possa ritenersi ritualmente perfezionata, è necessario non solo che il richiedente si trovi in uno stato soggettivo di incolpevole ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, ma anche che tale condizione non possa essere superata attraverso le indagini esperibili nel caso concreto (v. Cass. n. 12951/2014).

Lo svolgimento di tali ricerche rientra nell’obbligo di diligenza di cui all’art. 148 c.p.c., posto a carico dell’ufficiale giudiziario incaricato di eseguire la notifica, il quale, deve, prima di procedere a norma dell’art. 143 c.p.c., compiere gli accertamenti più opportuni, al fine di individuare la concreta residenza, dimora o domicilio del destinatario, per poi darne atto nella relazione di notifica.

In definitiva, ogni volta che l’ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, lo stesso è tenuto a svolgere ulteriori indagini dandone conto nella relata, ritenendosi, in difetto di tali informazioni, che la notifica sia nulla e che il giudice, in sede di verifica, debba disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (v.  anche Cass. n. 2909/2008).

Non manca, tuttavia, orientamento in senso contrario, ma meno recente, della stessa Corte, secondo il quale “in caso di notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., l’omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell’elencazione dei motivi indicati dall’art. 160 c.p.c.” (Cass. n. 17964/2014 in DeJure).

Nel caso di specie, si può ritenere che la notifica eseguita da parte opposta sia, certamente, non conforme a quanto disposto dall’art. 143 c.p.c., considerato che la residenza del destinatario non era sconosciuta, essendo attestata da valido certificato di residenza, e che non vi era prova in atti che l’ufficiale giudiziario avesse compiuto tutte le ricerche necessarie per il reperimento del destinatario, secondo le regole di ordinaria diligenza, essendosi limitato a constatare l’assenza del suo nominativo sul citofono. L’ufficiale, pertanto, dopo le opportune verifiche, avrebbe dovuto, procedere a norma degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., al fine di evitare la declaratoria di nullità.

Cass., Sez. VI – 3, 3 aprile 2017, n. 8638 (leggi la sentenza)

Sara Raimondi – s.raimondi@lascalaw.com

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