Cass., Sez. VI, 27 novembre 2015, n. 24323 (leggi la sentenza)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 27 novembre 2015, n. 24323 ha fatto chiarezza in merito alla questione dell’ammissibilità di una opposizione allo stato passivo promossa anteriormente al deposito in cancelleria dello stato passivo.
In particolare, la fattispecie da cui trae origine l’ordinanza de qua, ha riguardato la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Rovereto avverso l’opposizione allo stato passivo spiegata da un creditore, in quanto proposta prima che lo stato passivo venisse ad esistenza con il suo deposito in cancelleria.
Il creditore, pertanto, proponeva ricorso in Cassazione, articolandolo su tre motivi di censura, tra cui, quello che qui rileva, la denuncia della violazione dell’art. 96 della legge fallimentare, facendo presente che il decreto di esecutività dello stato passivo era stato emesso in udienza, e quindi doveva considerarsi esistente al momento in cui era stata proposta l’opposizione.
Ebbene, gli Ermellini chiamati a decidere sulla questione, hanno propeso per l’ammissibilità dell’opposizione, ancorché spiegata prima del deposito in cancelleria dello stato passivo, motivandone l’accoglimento sul presupposto che, i provvedimenti che vengono assunti dal giudice in udienza esistono per il solo fatto di essere stati pronunciati, non rilevando a tal fine l’eventuale successivo deposito in cancelleria.
Sulla scorta di detto principio, la Suprema Corte ha dunque stabilito che in tema di opposizione allo stato passivo, possa ritenersi ammissibile l’impugnazione proposta dal creditore prima del deposito in cancelleria dello stato passivo, purché successivamente all’udienza nel corso della quale sia stato pronunciato il provvedimento oggetto di impugnazione.
3 febbraio 2016