Cass., 16 ottobre 2013, Sez. VI, n. 23428 (leggi la sentenza per esteso)
La Suprema Corte con sentenza 23428/13 depositata il 16 ottobre 2013 ha statuito che nel conflitto
tra l’interesse del creditore a soddisfarsi sull’immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, debba prevalere il secondo.
La Corte di Cassazione nella citata sentenza afferma che ai sensi della Legge 31 maggio 1965 n. 575 allo Stato è inopponibile l’ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato prima che ne sia pronunciata l’aggiudicazione nel procedimento di esecuzione forzata in virtù della norma prevista dall’art. 1 comma 194 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
(Tiziana Allievi – t.allievi@lascalaw.com)