Sulla scorta di precedenti analoghi, la Suprema Corte, con sentenza n. 12280 del 2016, ha affermato che l’entità di un’attribuzione patrimoniale va commisurata alla condizione socioeconomica delle parti.
Pertanto, costituisce liberalità d’uso, ai sensi dell’art.770 c.c., e non donazione, l’elargizione che “si uniformi anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale”.
Di regola, infatti, le festività, le ricorrenze e le occasioni celebrative inducono comunemente a elargizioni, la cui portata economica deve essere commisurata ai legami esistenti tra le parti e alla loro posizione sociale.
L’art.770, comma 2 c. c., deve essere interpretato, dunque, in maniera elastica, ponendo attenzione al costume sociale e familiare, in quanto nel corso del tempo possono nascere e consolidarsi nuovi usi e costumi legittimanti l’applicazione di tale norma.