25.03.2014 Icon

L’indennità di cessazione non può essere inferiore a quanto spettante ex art.1751 c.c.

Trib. Reggio Emilia, 11 febbraio 2014, n. 236 (leggi la sentenza per esteso)

Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n.236 pronunziata in data 11 febbraio 2014, ha statuito un importante principio di diritto in materia di contratto di agenzia. Difatti, è stato stabilito che in tema di cessazione del rapporto di agenzia, l’articolo 17 della direttiva n. 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, c-465/04, nel senso che l’indennità di cessazione del rapporto prevista dalla citata direttiva non può essere sostituita da un’indennità contrattualmente determinata secondo criteri diversi, a meno che quest’ultima non assicuri all’agente un trattamento più favorevole, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità, tramite la complessiva corresponsione di quanto comunque spettante sulla base della previsione di cui all’art. 1751 c.c.

Nel caso di specie, la sentenza trae origine dall’azione esperita da una società agente al fine di ottenere la condanna della società preponente al pagamento di un’ingente somma a titolo di saldo di quanto spettante per indennità di cessazione del rapporto ex art.1751 cc.

Una volta costituitasi in giudizio, la società preponente aveva eccepito l’inapplicabilità dell’art.1751 cc, dal momento che le parti avevano contrattualmente pattuito, in luogo dell’indennità codicistica, il pagamento dell’AEC, che era stata ritualmente erogata.

Il Tribunale di Reggio Emilia, chiamato a pronunziarsi nel merito, ha sancito l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla società preponente, sulla base della considerazione che l’indennità di cessazione del rapporto prevista ex art.17 della direttiva n.86/653 CEE non può essere sostituita da un’indennità contrattualmente determinata ed inferiore a quanto spettante ex art. 1751 c.c. dovendosi, in tal caso, riconoscere la differenza per ricondurla ad equità.

In conclusione, dunque, il Giudice, rilevato che nel caso de quo la somma corrisposta alla società agente, a titolo di indennità spettante secondo l’AEC, fosse stata inferiore rispetto a quella spettante secondo i parametri di cui all’art.1751 cc, ha riconosciuto alla stessa il diritto ad ottenere una somma pari alla differenza tra quanto già corrisposto e quanto spettante sulla base della disposizione codicistica.

25 marzo 2014(Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com)