“Là dove la prestazione patrimoniale di cui si chiede la restituzione si correli causalmente con la partecipazione al CONFIDI, e dunque si possa qualificare sotto un profilo funzionale come eseguita societatis causa, la controversia esula dall’ambito dei poteri di cognizione dell’Arbitro”.
Nel caso di specie, la società ricorrente domandava al Collegio di verificare la legittimità della riduzione del controvalore delle azioni liquidate in suo favore, atteso che sia “l’estinzione della garanzia” che la “richiesta di restituzione delle quote” formulata dalla ricorrente sono antecedenti alla riduzione del capitale sociale.
Con controdeduzioni si costituiva il Confidi convenuto eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per materia dell’Arbitro, poiché le vicende del ricorso atterrebbero ad un “rapporto autenticamente societario fondato sull’art. 2533 del cod. civ.”.
In fatto il Confidi rappresentava che – analogamente a quanto rappresentato dalla ricorrente – in ragione dell’iscrizione del Confidi incorporato nell’Albo Unico di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385/93 la “riduzione dei fondi” della cooperativa derivante dal recesso del socio risultava condizionata dall’autorizzazione da parte della preposta Autorità di Vigilanza.
Con la decisione in commento, il Collegio ha precisato che ”i fatti dedotti nel ricorso attengono pacificamente al recesso da parte della ricorrente al Confidi, costituito in forma di società cooperativa per azioni e alla liquidazione delle azioni detenute dalla ricorrente. Pertanto, l’eccezione di incompetenza per materia dell’ABF sollevata dall’intermediario deve essere accolta”.
Sulla base di tali motivi il Collegio di Torino ha dichiarato il ricorso inammissibile
Collegio ABF Torino, Decisione n. 20478/2020
Giulia Novara – g.novara@lascalaw.com
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