04.05.2022 Icon

L’improcedibilità deve essere richiesta non oltre la prima udienza

A prescindere dalla riconducibilità della materia tra le controversie per le quali il procedimento di mediazione è obbligatorio, l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Secondo l’appellante il giudice di prime cure aveva omesso di vagliare l’eccezione di improcedibilità che, a sua detta, può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

Nel caso di specie, tuttavia, l’eccezione non era stata proposta, né rilevata d’ufficio, entro la prima udienza. L’opponente, infatti, si era limitato solo a formulare un mero invito al giudice di prime cure a “valutare” se la materia (factoring) fosse oggetto di mediazione obbligatoria, senza proporre alcuna eccezione d’improcedibilità. 

Il motivo non è stato ritenuto fondato dalla Corte meneghina in quanto, secondo il Collegio, “a prescindere dalla riconducibilità della materia in oggetto tra le controversie per le quali il procedimento di mediazione è obbligatoria, l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (cfr. D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5). Quando la mediazione non è stata esperita, il giudice, se la rileva entro tale termine, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”

Peraltro, aggiunge la Corte: “va osservato che dal mancato esperimento della procedura di mediazione, quand’anche obbligatoria, non deriverebbe come conseguenza l’improcedibilità, né la rimessione al giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c., ma solo la concessione di un termine per consentire alla parte onerata di promuovere il procedimento e, solo nell’ipotesi di inerzia da parte del soggetto onerato, la statuizione di improcedibilità (Cass. SU 19596/2020; Cass. 159/2021)”.

Sulla base di tali argomentazioni, il motivo è stato ritenuto infondato e, pertanto, rigettato. 

Corte d’Appello di Milano, Sez. I, 24 febbraio 2022, n. 624

Giulia Martucci – g.martucci@lascalaw.com

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