27.03.2015 Icon

L’imposta ipotecaria va calcolata sul prezzo di aggiudicazione

Con la recente circolare n. 8/E del 4 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi di esecuzioni immobiliari ed in particolare delle modalità di calcolo della imposta ipotecaria dovuta a seguito dell’ emissione del decreto di trasferimento di immobili.

Gli aspetti tributari ad esso sottesi hanno spesso fatto sorgere problemi interpretativi, in particolare nel caso in cui il bene oggetto del decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell’Esecuzione sia l’unico sul quale sia iscritta ipoteca.

In tale ipotesi, sulla base della mera lettura delle norme non è infatti chiaro se l’imposta ipotecaria debba essere calcolata avendo come riferimento l’ammontare del credito garantito, così come previsto dall’art. 3 co. 1 del D.Lgs. 347/1990, ovvero il minor valore tra il credito garantito e quello dell’immobile liberato, ex co. 3 dell’articolo da ultimo citato, che si riferisce espressamente all’ “imposta dovuta sull’annotazione per restrizione di ipoteca”.

Ebbene, al fine risolvere i dubbi sottopostile, l’Agenzia delle Entrate compie una breve digressione argomentativa sul decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c., e ricorda che tale provvedimento del GE è sempre oggettivamente riferito ai singoli beni espropriati: le cancellazioni in esso contenute si configurano pertanto come liberazione degli immobili trasferiti specificamente individuati, così rientrando nel novero delle cancellazioni parziali che tecnicamente sono inquadrabili come “annotazioni di restrizioni di beni” anche quando l’immobile trasferito è l’unico vincolato.

E proprio tale qualificazione dell’ordine di cancellazione dell’ipoteca come una restrizione di beni, ne determina il conseguente trattamento fiscale, che secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, andrà quindi ricondotto all’art. 3, co. 3 D.Lgs. 347/1990.

Secondo tale disposizione e in base al richiamo all’art. 44 DPR 131/1986 in essa contenuto, la base imponibile dell’imposta ipotecaria sarà quindi costituita dal prezzo di aggiudicazione (se inferiore al credito garantito), in un’ottica di maggior favor per l’aggiudicatario.

27 marzo 2015Chiara Gennaro – c.gennaro@lascalaw.com