02.04.2020 Icon

Limiti all’efficacia dell’atto di pignoramento

Il Tribunale di Busto Arsizio, con l’ordinanza in esame, si è pronunciato sull’efficacia del pignoramento immobiliare iscritto a ruolo dal debitore esecutato.

Nel caso di specie, nell’ambito del giudizio di opposizione a precetto promosso dal debitore intimato, il Giudice dichiarava la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato. Nelle more dell’emissione del provvedimento cautelare, la creditrice procedente curava la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare senza procedere, attesa la successiva pronuncia di sospensione, agli ulteriori incombenti inerenti all’iscrizione a ruolo.

Di contro, il debitore, dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento, iscriveva a ruolo la procedura esecutiva immobiliare al fine di radicare opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. nonché opposizione ex art. 617 cpc, chiedendo così la sospensione della procedura esecutiva.

Il Giudice dell’esecuzione, chiamato a pronunciarsi sull’istanza di sospensione, osservava che il debitore, entro 15 giorni dalla riconsegna dell’atto di pignoramento, aveva depositato le copie conformi prive dell’attestazione di conformità all’originale in possesso del creditore procedente e che, in ogni caso, era inutilmente decorso anche il termine di quarantacinque giorni dal pignoramento, per il deposito dell’istanza di vendita.

Il disinteresse del creditore procedente a coltivare la procedura esecutiva immobiliare, in considerazione dell’attuale sospensione del titolo esecutivo, trovava conferma peraltro anche nella mancata trascrizione dell’atto di pignoramento da parte del creditore.

In conclusione, il Tribunale di Busto Arstizio, alla luce del mancato deposito delle copie conformi degli atti come previsto dall’art. 557 c.p.c. e in assenza della trascrizione dell’atto e del deposito dell’istanza di vendita nei termini di legge, ha dichiarato il pignoramento iscritto a ruolo dal debitore inefficace estinguendo la procedura esecutiva immobiliare.

Trib. Busto Arsizio, 16 febbraio 2020 Martina Di Maio – m.dimaio@lascalaw.com

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