24.01.2020 Icon

Limiti alla fungibilità del soggetto vitaliziante

Con la recente ordinanza n. 1080/20 la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui le prestazioni oggetto del contratto di vitalizio alimentare siano poste in essere da un soggetto diverso dal vitaliziante contrattualmente individuato, il vincolo contrattuale possa essere risolto per inadempimento.

Il contratto di vitalizio alimentare è un negozio atipico con cui una parte (il vitaliziante) si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all’altra parte (il vitaliziato) vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni.

Trattasi di contratto aleatorio, in cui la prestazione contrattuale gravante sul vitaliziante non può essere determinata a priori, attesa l’impossibilità di prestabilire le effettive esigenze del beneficiario o la durata della sua vita.

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha recentemente sottolineato come nel contratto atipico di vitalizio alimentare le prestazioni a favore del vitaliziato possano essere eseguite, in difetto di diversa pattuizione, unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato.

Tale principio di diritto è stato elaborato in occasione della soluzione della controversia sorta tra R.F. e M.M.: la prima cedette la nuda proprietà della sua abitazione alla seconda, sua nipote, in cambio del mantenimento e dell’assistenza, vita natural durante, da parte di detta nipote. Tuttavia, M.M. non adempiva personalmente ai propri obblighi contrattuali, delegando alla madre F.M. il compito di prendersi cura dell’anziana nonna.

La Corte d’Appello di Napoli, accertata la sostituzione di F.M. a M.M. nell’espletamento delle attività derivanti dal contratto di vitalizio alimentare non costituiva, di per sé, inadempimento, anche perché il contenuto (per così dire affettivo) della prestazione è sorretto nella specie da un medesimo affiato, posti rapporti di madre e figlia intercorrenti tra la R.F. e F.M.

La Corte di Cassazione, adita sul punto, ha invece sconfessato l’assunto della Corte partenopea, affermando la necessità che le prestazioni assistenziali siano poste in essere unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato: la natura accentuatamente spirituale delle prestazioni a favore del vitaliziato le rende infatti eseguibili unicamente dal vitaliziante specificatamente individuato, scelto alla luce delle sue proprie qualità personali e relazionali.

Infine, in tema di onere probatorio, la Suprema Corte ha ricordato come nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione del atipico di vitalizio alimentare per inadempimento del vitaliziante, quest’ultimo debba soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Cass., Sez. II, Ord., 20 gennaio 2020, n. 1080Valentina Zamberlan – v.zamberlan@lascalaw.com

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