Tribunale di Reggio Emilia, 11 aprile 2012
Massima: “Ai sensi dell’art. 41 T.U.L.B. la procedura esecutiva può essere iniziata e proseguita dal creditore fondiario che non ha, tuttavia, il potere di ottenere la sospensione del processo ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c.; infatti, la menzionata norma speciale costituisce un privilegio processuale (in deroga all’art. 51 Legge Fallimentare), ma non attribuisce al creditore fondiario la facoltà di far arrestare la liquidazione di un cespite dell’attivo del fallimento, pregiudicando l’interesse dei creditori concorsuali alla celere definizione della procedura fallimentare”
Il Tribunale di Reggio Emilia, nel rigettare l’istanza di sospensione del processo esecutivo avanzata ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c. da un creditore fondiario, ha chiarito che l’art. 41 T.U.L.B. attribuisce a tale categoria di creditori alcuni benefici unicamente per consentirgli di addivenire alla liquidazione di un cespite dell’attivo fallimentare al di fuori della procedura concorsuale, ma non gli conferisce di certo il potere di sospendere, a proprio piacimento, l’attività liquidatoria.
Per tale ragione il consenso del Curatore Fallimentare, intervenuto nella procedura esecutiva, costituisce un requisito indefettibile per l’accoglimento di un’eventuale istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c..
(Francesca Fumagalli – f.fumagalli@lascalaw.com)